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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36294/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Noia del 16 aprile 2025, che lo aveva condannato a 300 euro di ammenda per molestie commesse il 10 novembre 2021. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 660 c.p., sostenendo che le condotte si erano svolte nella corte condominiale e all’interno dell’abitazione privata della persona offesa, dunque in luoghi privati. Con il secondo ha contestato che minacce, schiamazzi e danneggiamenti potessero essere ricondotti al reato di molestie. Con il terzo ha lamentato una valutazione acritica della deposizione della persona offesa, in ragione dei rapporti di parentela e dei conflitti ereditari tra le parti. Con il quarto ha censurato l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prospettando una contraddizione tra il riconoscimento della non gravità degli eventi e il diniego dell’istituto per la reiterazione della condotta e l’età della persona offesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi primo, secondo e quarto e manifestamente infondato il terzo. Quanto al luogo di commissione, la corte condominiale è accessibile ai condomini, categoria determinata di persone, e integra quindi un luogo aperto al pubblico; il requisito può inoltre sussistere quando anche solo l’agente o la persona molestata si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le condotte accertate — rumori molesti nella corte condominiale, lancio di sassi, rottura della vetrata d’accesso dell’abitazione, minacce, schiamazzi, danneggiamenti e imprecazioni — sono state ritenute riconducibili alla molestia. La censura sulla valutazione della persona offesa non ha superato il vaglio di legittimità: il Tribunale ne aveva motivato la credibilità e l’attendibilità, e la rivalutazione di tale giudizio di fatto non è consentita in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni. È stata altresì confermata l’esclusione dell’art. 131-bis c.p., poiché il giudice di merito aveva motivatamente valorizzato l’età particolarmente avanzata della persona offesa e la protrazione della condotta per un periodo significativo. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Quanto alla espressione «luogo pubblico o aperto al pubblico» - che, non accompagnata dalla condizione della contemporanea presenza di più persone (art. 2266, ultimo cpv., n. 2, cod. pen.) ricorre negli artt. 352, 404, 405, 660, 663, 688, 689, 690, 718, 720, 725, 726 cpv. -, secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, sta a indicare: per «luogo pubblico», quello libero, di diritto o di fatto, continuativamente libero a tutti, o a un numero indeterminato di persone; per «luogo aperto al pubblico», quello, anche privato, ma al quale un numero indeterminato ovvero un'intera categoria di persone può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, sicché la effettiva possibilità di considerare un luogo privato "aperto al pubblico" è comunque questione di fatto, perché dipende dalle condizioni all'accesso poste dal titolare dello ius excludendi.

    Ai fini dell’art. 660 c.p., è luogo aperto al pubblico anche un luogo privato accessibile a una categoria determinata di persone, come i condomini; l’effettiva accessibilità va accertata in concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro rispondenza alle acquisizioni processuali e ciò al fine di evitare che il controllo demandato alla cassazione, anziché "sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione", si eserciti muovendo dagli atti del processo sul contenuto della decisione.

    Nel giudizio di legittimità il controllo riguarda la tenuta logica e la completezza minima della motivazione e non consente una nuova valutazione dei fatti o delle acquisizioni processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    A fronte di tale motivazione, esaustiva e non manifestamente illogica, nei confronti della quale il ricorso è generico e non offre elementi che la sconfessino, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232), secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie.

    La credibilità della persona offesa è una questione di fatto e non è rivalutabile in Cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica; rilevano soltanto manifeste contraddizioni.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    alle dichiarazioni della persona offesa - le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato - non si applicano le regole probatorie dettate dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono, previa valutazione della loro attendibilità, fondare da sole l’affermazione di responsabilità, senza applicazione delle regole probatorie previste dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. - applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta - è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; la valutazione della tenuità considera le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo.

  • art. 133 c.p.

    Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

    La particolare tenuità dell’offesa va valutata considerando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della molestia prevista dall’art. 660 c.p., un luogo privato può essere considerato aperto al pubblico quando vi possa accedere una categoria determinata di persone, come i condomini; il requisito della pubblicità sussiste se almeno uno tra agente e persona offesa si trova in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
  • Il disturbo consiste nell’alterazione delle normali condizioni di svolgimento dell’occupazione delle persone; la molestia consiste nell’alterazione fastidiosa o importuna dell’equilibrio psichico, anche momentanea.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento della responsabilità penale, se sottoposte a motivata valutazione della capacità testimoniale, della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca; il relativo giudizio di fatto non è rivalutabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • L’art. 131-bis c.p. richiede sia la particolare tenuità dell’offesa sia la non abitualità del comportamento. La tenuità si valuta considerando complessivamente le peculiarità concrete del fatto, incluse le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo.

Come è indicizzato

MaterieMinacceCause di non punibilitàImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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