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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF 2000 per difetto di contraddittorio endoprocedimentale. La contestazione verteva principalmente sulla validità della notifica del processo verbale di constatazione (p.v.c.) del 14.11.2001 notificato al coniuge senza delega, e sull'applicabilità della tutela prevista dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente per l'accesso presso lo studio del commercialista anziché presso il contribuente stesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4. Ha confermato che la notifica al coniuge è valida ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 6, anche senza poteri di rappresentanza tecnica, e che l'accesso presso il commercialista non è assimilabile all'accesso presso il contribuente ai fini dell'applicazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del Contribuente. Inoltre, non è stata dimostrata alcuna falsa percezione dei fatti né svista materiale da parte del giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Consente la notifica a soggetti legati da vincoli familiari senza necessità di delega o potere di rappresentanza formale.

  • L. n. 212 del 2000

    Prevede un termine dilatorio per l'accesso presso la sede del contribuente, ma non si applica agli accessi presso terzi, come il commercialista.

  • Codice di procedura civile

    art. 391-bis e art. 395, comma 1, n. 4

    Regolano il ricorso per revocazione per errore di fatto, che deve consistere in una falsa percezione evidente e decisiva della realtà, non verificatasi nel caso in esame.

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari a soggetti legati da vincoli familiari è valida anche in assenza di una delega formale, purché il soggetto sia idoneo a riceverla.
  • L'accesso presso terzi detentori delle scritture contabili, come i commercialisti, non è assimilabile all'accesso presso il contribuente ai fini dell'applicazione delle tutele procedimentali previste dallo Statuto del Contribuente.
  • Il ricorso per revocazione per errore di fatto richiede l'esistenza di una svista materiale evidente e decisiva, non semplice dissenso interpretativo o differente valutazione dei fatti.
  • L'onere della prova circa la sussistenza di fatti nuovi o errori di fatto incombe sulla parte che propone il ricorso per revocazione e deve essere chiaramente documentato.

Testo integrale

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