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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19352/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, dopo aver chiesto di poter svolgere attività di mediazione nel mercato ortofrutticolo di Fondi, si era vista opporre dalla società gestore del mercato, sulla base di un protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura, una richiesta di informazioni antimafia. La Prefettura di Latina aveva quindi emesso un'informativa interdittiva antimafia nei suoi confronti, valorizzando il fatto che l'amministratore e socio unico della società era anche socio e amministratore di altra società già colpita da precedente informativa antimafia ancora efficace. La ricorrente aveva impugnato al TAR sia l'interdittiva sia il protocollo di legalità, chiedendone la sospensione e l'annullamento, deducendo violazioni costituzionali e sostenendo, poi, in sede di regolamento preventivo, che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario: 1) perché la misura applicata deriverebbe da previsioni negoziali del protocollo, con effetti privatistici e lesione di diritti soggettivi; 2) perché l'informativa inciderebbe su beni di rango elevato e persino sulla capacità giuridica, sottraendo la controversia al giudice amministrativo; 3) perché l'attività prefettizia sarebbe vincolata; 4) perché la lite riguarderebbe diritti assoluti e soggettivi non devoluti in via esclusiva al giudice amministrativo. Il Ministero, la Prefettura e la società MOF hanno resistito chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del regolamento, osservando che il potere esercitato conserva natura pubblicistica e che la questione era già stata decisa in un precedente regolamento di giurisdizione tra le stesse parti su domanda sostanzialmente analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che mancasse un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, poiché la stessa parte aveva già scelto di adire il TAR e non vi era stata alcuna contestazione della giurisdizione da parte delle controparti né un rilievo del giudice amministrativo; la nuova istanza è stata qualificata come inammissibile resipiscenza e come esercizio tardivo dello ius poenitendi. La Corte ha inoltre valorizzato che su una controversia sostanzialmente sovrapponibile, riguardante l'esclusione dal mercato di Fondi conseguente all'interdittiva antimafia, le Sezioni Unite avevano già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché l'odierna richiesta si risolveva anche in una mera reiterazione di una questione già decisa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; non è stata applicata la sanzione ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche dalla parte che ha introdotto il giudizio di merito solo in presenza di un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.

  • art. 10 c.p.a.

    viene richiamato come norma di rinvio all'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione nel processo amministrativo.

  • art. 380-ter c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del regolamento.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    è evocato a sostegno del principio secondo cui non è consentito alla parte un uso contraddittorio e tardivo delle eccezioni processuali.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    è il fondamento normativo dell'informativa interdittiva antimafia impugnata.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    è richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per affermare la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al pubblico servizio affidato in concessione e agli atti autoritativi connessi.

  • artt. 13, 24, 25, 41 e 97 Cost.

    sono evocati dalla parte ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità dell'interdittiva e del protocollo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    è richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione della CEDU e dei protocolli addizionali.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla stessa parte che ha scelto il giudice di merito è ammissibile solo se sussiste un ragionevole dubbio sulla giurisdizione; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Non è consentito utilizzare il regolamento preventivo come strumento di ripensamento tardivo della scelta del giudice già adito, quando non vi sia stata contestazione della giurisdizione da parte delle controparti né un rilievo del giudice a quo.
  • Il principio di autoresponsabilità processuale impedisce alla parte di contrastare con un successivo regolamento la scelta processuale inizialmente compiuta, se ciò comporta un uso contraddittorio dei rimedi e una possibile dilazione ingiustificata del processo.
  • La giurisdizione può ritenersi già definita e non più ragionevolmente dubbia quando su una controversia sostanzialmente identica le Sezioni Unite abbiano già pronunciato un regolamento tra le stesse parti o su domande sostanzialmente sovrapponibili.
  • Quando il potere esercitato dalla prefettura o dal gestore di un servizio pubblico in concessione è espressione di un assetto pubblicistico e di prerogative autoritative, la controversia relativa agli effetti di un'interdittiva antimafia e alla preclusione all'accesso al servizio tende a radicarsi nella giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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