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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Nel contesto di una complessa divisione ereditaria tra più coeredi di due danti causa, un soggetto avente causa di uno degli eredi agiva per ottenere l'adempimento di un impegno assunto da una coerede in scritture private di divisione e transazione del 2001 e del 2005, poi formalizzate con atto pubblico nel 2006. Secondo la tesi dell'attore, una clausola della scrittura del 05.05.2005 obbligava la convenuta a trasferirgli tre unità immobiliari da edificarsi a sue spese su lotti attribuitile in sede divisionale; in subordine, chiedeva il pagamento del controvalore stimato. La convenuta resisteva sostenendo in appello che quella clausola fosse stata rinunciata perché non riprodotta nell'atto pubblico successivo, oppure fosse nulla per indeterminatezza dell'oggetto, per difetto di prova dell'accollo e per inesistenza della causa. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, inoltre, degli artt. 1272, 2643 e 2699 c.c., sostenendo che gli atti successivi non avevano natura sostitutiva ma integrativa e che la clausola in questione disciplinava un'espromissione, non un accollo. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1272, 1325, 1346 e 1418 c.c., contestando la declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto e affermando che l'oggetto era comunque determinabile mediante il progetto edilizio richiamato dalle scritture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una diversa lettura dell'atto negoziale e della volontà delle parti, attività riservata al giudice di merito, e comunque non supportato da una reale censura di violazione dei canoni ermeneutici o di vizio motivazionale nei termini consentiti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi: oltre alla ritenuta rinuncia alla clausola per mancata riproduzione nell'atto pubblico, anche la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto. Poiché il ricorso non scalfiva utilmente la prima ratio, l'eventuale accoglimento della seconda doglianza non avrebbe comunque condotto alla cassazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni ermeneutici impongono di ricostruire la comune volontà delle parti attraverso il senso letterale dell'atto e il comportamento complessivo dei contraenti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, coordinandole nel loro complesso.

  • art. 1272 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare la pattuizione come espromissione; la Corte non accoglie la censura ma considera inammissibile la diversa lettura del negozio.

  • art. 2643 c.c.

    Citate dal ricorrente in relazione alla forma e pubblicità degli atti traslativi, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'atto pubblico; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per i requisiti essenziali del contratto, in particolare l'oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile; la Corte d'appello aveva ritenuto la clausola nulla per indeterminatezza.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del negozio è stata prospettata e ritenuta dalla Corte territoriale in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione mancante/illogica nei termini consentiti.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione può essere censurato solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di fatti decisivi, non mediante una semplice proposta di lettura alternativa delle clausole.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve colpire utilmente tutte le rationes; se una sola resta intatta, il ricorso va respinto o dichiarato inammissibile per difetto di interesse rispetto alle altre censure.
  • Ai fini della validità del contratto o della pattuizione traslativa, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base del contenuto dell'accordo e degli elementi richiamati; ove manchi tale possibilità, la clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
  • La mancata riproduzione di una clausola in un successivo atto formale può essere valorizzata dal giudice di merito, insieme agli altri elementi interpretativi, come indice di rinuncia o sostituzione della precedente pattuizione, se ciò corrisponde alla comune intenzione delle parti ricostruita complessivamente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneTestamentoImpugnazioni
RamiContrattiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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