Cassazione Penale, Sentenza n. 29676/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza del 19/02/2024 contestando principalmente che il 03/04/2023 lo stesso giudice aveva già pronunciato e reso pubblica, mediante lettura del dispositivo in udienza, una sentenza di "non doversi procedere" per estinzione del reato (remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, comma 3, n. 2) c.p.), in quanto la persona offesa non era comparsa. Successivamente il giudice avrebbe illegittimamente riaperto il verbale, revocato quella pronuncia e riaperto il dibattimento, concludendo poi con la sentenza impugnata che condanna l'imputato per il reato di minaccia. Si deduce violazione di legge e violazione del divieto di ne bis in idem, nonché che il giudice non aveva il potere di revocare una sentenza già pubblicata in udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha accertato che la sentenza pronunciata e pubblicata il 03/04/2023 era entrata in giuridica esistenza con la lettura del dispositivo e non poteva essere revocata dal giudice mediante riapertura del verbale; la mera correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) non può essere utilizzata per modificare la decisione già assunta. La revoca operata dal Giudice di Pace è stata ritenuta abnorme e ha determinato la violazione del divieto di bis in idem; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di Pace di Jesi in diversa persona per il prosieguo.
Norme richiamate
La lettura del dispositivo in udienza produce la giuridica esistenza della sentenza e forma il giudicato sulle statuizioni contenute nel dispositivo; una volta pubblicata la sentenza non può essere revocata dal giudice che l'ha pronunciata.
Norma richiamata per spiegare l'estinzione del reato per remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione della persona offesa; il Tribunale ha ritenuto che tale causa estintiva era stata effettivamente realizzata nella prima pronuncia.
art. 142, comma 3, lett. d-bis) disp. att. c.p.p.
Norma relativa alla regolare informazione/avviso della persona offesa; utilizzata per ricostruire che la persona offesa era stata avvisata e nondimeno non si era presentata, giustificando la pronuncia di non doversi procedere.
La disposizione consente la correzione degli errori materiali del provvedimento, ma non autorizza il giudice a modificare o revocare la decisione già adottata; il potere correttivo non può essere impiegato per cambiare il contenuto essenziale della sentenza.
Principio del ne bis in idem
Richiamato come principio sancito dalla giurisprudenza: una volta formatosi il giudicato sulle statuizioni del dispositivo, non è ammessa una nuova decisione sulla stessa fattispecie da parte dello stesso giudice che comporti il doppio processo/giudizio.
Massime di principio
- La lettura in udienza del dispositivo determina la giuridica esistenza della sentenza; da quel momento la decisione è efficace e non può essere unilateralmente revocata dallo stesso giudice.
- Il potere del giudice di correggere errori materiali (art. 130 c.p.p.) è limitato agli errori formali e non può essere usato per modificare la sostanza della decisione già pronunciata.
- Se una sentenza di non doversi procedere è stata legittimamente pronunciata per estinzione del reato (es. remissione tacita della querela), qualsiasi nuova pronuncia che reiterebbe sostanzialmente lo stesso giudizio configura il divieto di ne bis in idem e deve essere annullata.
- In presenza di una revoca illegittima e di una successiva sentenza viziata dal divieto di bis in idem, la via corretta è l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti ad un diverso giudice per evitare influssi sul giudizio successivo.
- Se si ritiene che il giudice abbia commesso un errore materiale nella pronuncia, è necessario limitarne l'intervento alla correzione formale; in ogni altro caso l'opzione corretta è l'impugnazione della sentenza, non la sua revoca d'ufficio da parte del medesimo giudice.
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