Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con cui erano stati recuperati a tassazione un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP in applicazione della disciplina del c.d. transfer pricing interno. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l’Agenzia delle entrate aveva poi proposto appello, che la Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile per tardività. La CTR ha ritenuto che l’appello fosse stato notificato oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado e che la sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 non fosse invocabile dall’Ufficio, perché destinata solo al contribuente e comunque subordinata alla domanda di definizione agevolata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la sospensione di nove mesi operi automaticamente per tutte le liti definibili, senza distinzione tra le parti e senza necessità di una domanda di definizione già proposta, sicché il suo appello doveva considerarsi tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha interpretato l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 nel senso che, per le controversie astrattamente definibili, la sospensione dei termini di impugnazione per nove mesi opera ope legis e automaticamente, senza distinzione tra amministrazione finanziaria e contribuente e senza necessità che sia stata già presentata la domanda di definizione agevolata. Poiché la CTR aveva escluso tale effetto sospensivo sulla base di un’interpretazione restrittiva non conforme al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
sospensione per un periodo di nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione
la sospensione opera automaticamente per le liti astrattamente definibili, senza distinzione tra le parti e senza necessità di domanda già proposta, purché il termine scada nel periodo indicato dalla norma
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di impugnazioni nel processo tributario
art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di termini di impugnazione nel processo tributario
richiamato quale parametro per il termine lungo di impugnazione delle sentenze
Massime di principio
- Quando il legislatore prevede, per le controversie definibili in via agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione, la sospensione opera ope legis e in modo automatico se la lite rientra astrattamente tra quelle definibili e il termine scade nel periodo normativamente previsto.
- La sospensione dei termini processuali non richiede, quale presupposto dell’effetto sospensivo, la previa presentazione della domanda di definizione: la domanda è necessaria per accedere alla definizione agevolata, non per far operare la sospensione del termine.
- La disciplina della sospensione dei termini per la definizione agevolata deve essere applicata senza distinguere tra amministrazione finanziaria e contribuente, poiché il testo normativo non introduce una limitazione soggettiva dell’effetto sospensivo.
- Se il giudice di merito esclude la sospensione dei termini di impugnazione sulla base di un’interpretazione restrittiva incompatibile con il tenore letterale della norma, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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