Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con cui erano stati recuperati a tassazione un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP in applicazione della disciplina del c.d. transfer pricing interno. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l’Agenzia delle entrate aveva poi proposto appello, che la Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile per tardività. La CTR ha ritenuto che l’appello fosse stato notificato oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado e che la sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 non fosse invocabile dall’Ufficio, perché destinata solo al contribuente e comunque subordinata alla domanda di definizione agevolata. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la sospensione di nove mesi operi automaticamente per tutte le liti definibili, senza distinzione tra le parti e senza necessità di una domanda di definizione già proposta, sicché il suo appello doveva considerarsi tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha interpretato l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 nel senso che, per le controversie astrattamente definibili, la sospensione dei termini di impugnazione per nove mesi opera ope legis e automaticamente, senza distinzione tra amministrazione finanziaria e contribuente e senza necessità che sia stata già presentata la domanda di definizione agevolata. Poiché la CTR aveva escluso tale effetto sospensivo sulla base di un’interpretazione restrittiva non conforme al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    sospensione per un periodo di nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione

    la sospensione opera automaticamente per le liti astrattamente definibili, senza distinzione tra le parti e senza necessità di domanda già proposta, purché il termine scada nel periodo indicato dalla norma

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di impugnazioni nel processo tributario

  • art. 51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma processuale asseritamente violata in tema di termini di impugnazione nel processo tributario

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    richiamato quale parametro per il termine lungo di impugnazione delle sentenze

Massime di principio

  • Quando il legislatore prevede, per le controversie definibili in via agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione, la sospensione opera ope legis e in modo automatico se la lite rientra astrattamente tra quelle definibili e il termine scade nel periodo normativamente previsto.
  • La sospensione dei termini processuali non richiede, quale presupposto dell’effetto sospensivo, la previa presentazione della domanda di definizione: la domanda è necessaria per accedere alla definizione agevolata, non per far operare la sospensione del termine.
  • La disciplina della sospensione dei termini per la definizione agevolata deve essere applicata senza distinguere tra amministrazione finanziaria e contribuente, poiché il testo normativo non introduce una limitazione soggettiva dell’effetto sospensivo.
  • Se il giudice di merito esclude la sospensione dei termini di impugnazione sulla base di un’interpretazione restrittiva incompatibile con il tenore letterale della norma, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.