Cassazione Civile, Ordinanza n. 25528/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di una verifica l'Amministrazione doganale rilevava che i litri di gasolio per i quali una società aveva chiesto l'agevolazione fiscale erano superiori ai quantitativi effettivamente fatturati, con conseguente venir meno dei presupposti del credito d'imposta. L'Ufficio annullava in autotutela il silenzio-assenso formatosi sulla dichiarazione, dichiarava la decadenza dal diritto all'agevolazione, recuperava le somme indebitamente compensate e irrogava sanzioni. La società impugnava l'atto e otteneva in primo grado l'annullamento delle sanzioni, mentre la ripresa fiscale veniva ritenuta legittima. In appello la CTR confermava il solo capo favorevole al contribuente, escludendo le sanzioni sia perché la società si sarebbe conformata al silenzio-assenso e avrebbe quindi confidato legittimamente nell'operato dell'Ufficio, sia perché vi sarebbe stata obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 10, comma 2, L. 212/2000 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 277/2000, sostenendo che il silenzio-assenso sulla domanda di agevolazione non equivale a certificazione della veridicità dei dati e non impedisce il successivo controllo sostanziale né il recupero del credito indebitamente fruito; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, deducendo che non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza normativa e che la CTR aveva apoditticamente richiamato generici interventi chiarificatori senza verificare specifiche allegazioni del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nella disciplina del credito per il gasolio agevolato, il silenzio-assenso formato sulla dichiarazione non preclude all'Amministrazione il successivo potere di controllo sostanziale e di recupero delle somme indebitamente compensate; il provvedimento motivato di annullamento dell'assenso illegittimamente formato coincide sostanzialmente con l'avviso di accertamento/recovery. Ha inoltre ribadito che l'esimente da sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, inevitabile e specificamente allegata dal contribuente, non desumibile da mere considerazioni generiche su dubbi interpretativi o interventi chiarificatori amministrativi. Poiché la CTR aveva escluso le sanzioni su basi non conformi a tali principi e senza verificare l'onere di allegazione/prova del contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
"Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria..."
non opera automaticamente per il solo fatto del silenzio-assenso; richiede un effettivo affidamento su indicazioni dell'amministrazione o fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.
"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria..."
l'esimente richiede incertezza oggettiva, inevitabile e accertata dal giudice, non una mera soggettiva difficoltà interpretativa.
art. 4, comma 2, D.P.R. 277/2000
"Decorsi i sessanta giorni... l'istanza si considera accolta... In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato..."
il silenzio-assenso non esaurisce il potere dell'Ufficio, che può controllare il merito della domanda e recuperare il credito se mancano i presupposti.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza..."
l'esimente è applicabile solo in presenza di oggettiva incertezza normativa, da allegare e provare secondo le regole generali.
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali... quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza..."
attribuisce al giudice tributario il potere di escludere le sanzioni solo quando l'incertezza normativa sia oggettiva e non meramente opinabile.
art. 17, D.L. 241/1997
richiamato come base della compensazione del credito d'imposta.
richiamato come principio generale di controllo successivo delle autocertificazioni.
D.L. 26 settembre 2000, n. 265, art. 2
prevede la presentazione di apposita dichiarazione per ottenere il rimborso o la compensazione dell'agevolazione sul gasolio.
D.L. 26 ottobre 1995, n. 504, all. 1
richiamato per l'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione e per i presupposti del beneficio.
Massime di principio
- Nel regime del silenzio-assenso su domande di agevolazioni o benefici fiscali, il decorso del termine può consentire l'utilizzo provvisorio del credito, ma non impedisce all'Amministrazione di svolgere controlli sostanziali successivi e di recuperare le somme se emergono l'insussistenza dei presupposti o irregolarità della dichiarazione.
- Il provvedimento con cui l'Ufficio "annulla" l'assenso tacito non integra un autonomo annullamento di un atto inesistente, ma coincide con il successivo atto impositivo di recupero, che deve essere motivato sulla mancanza dei requisiti sostanziali del beneficio.
- L'esimente da sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza giuridica oggettiva, inevitabile e verificabile dal giudice, non bastando dubbi soggettivi, prassi amministrative generiche o allegazioni apodittiche.
- L'onere di allegare e provare l'obiettiva incertezza normativa grava sul contribuente che invoca l'esenzione da sanzioni; il giudice non può riconoscerla d'ufficio in assenza di specifiche deduzioni e riscontri.
- Il legittimo affidamento tutelato dallo Statuto del contribuente non è configurabile quando il contribuente abbia semplicemente fatto affidamento sul silenzio dell'Ufficio, se la disciplina applicabile consente espressamente il controllo successivo e il recupero del beneficio indebitamente fruito.
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