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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia riguarda un appalto per opere di urbanizzazione primaria e costruzione di tre palazzine affidato a un raggruppamento di imprese composto dalla ricorrente. La committente aveva inizialmente convenuto l'appaltatrice chiedendo la risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti, tra cui subappalto vietato, sospensione arbitraria dei lavori e mancata osservanza delle direttive della direzione lavori, con domanda di risarcimento del danno per il ritardo e per la mancata ultimazione delle opere. L'appaltatrice aveva resistito e, in via riconvenzionale, chiesto il pagamento dei lavori eseguiti, dell'indennità conseguente all'anticipato scioglimento del contratto, della maggiorazione del prezzo per la disciplina del prezzo chiuso e del 10% sulle opere ancora da eseguire, oltre a danni. In primo grado, riunito anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo all'IVA sui lavori eseguiti, il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione e risarcimento, e aveva accolto in parte le pretese economiche dell'appaltatrice. In appello, invece, la sentenza era stata integralmente riformata, dichiarando la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice e condannandola al risarcimento dei maggiori costi di completamento. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte attribuito rilievo a una sospensione dei lavori che, a suo dire, sarebbe stata disposta dal direttore lavori; violazione dell'art. 1671 c.c. sostenendo che il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per il rilascio del cantiere integrasse recesso libero della committente e rendesse improponibile la domanda di risoluzione; violazione dell'art. 1455 c.c. e vizio motivazionale per difetto di concreta valutazione della gravità dell'inadempimento e della correlazione causale con il danno; omesso esame di fatti decisivi relativi alla variante in diminuzione del quinto contrattuale e al suo effetto sul danno; omesso esame del dato temporale della quantificazione del danno, sostenendo che fosse stato utilizzato un prezzario successivo e che i lavori fossero già ultimati; violazione dell'art. 1671 c.c. per avere negato l'indennità di fine rapporto, che la ricorrente riteneva dovuta per asserito recesso anticipato della committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la valutazione dell'inadempimento, osservando che la sospensione dei lavori era stata arbitraria e contraria al contratto, che la facoltà di sospendere e ordinare la ripresa era attribuita contrattualmente al direttore dei lavori, e che le parti potevano ampliare per autonomia negoziale i poteri della direzione lavori. Ha escluso che il ricorso ex art. 700 c.p.c. per il rilascio del cantiere potesse essere interpretato come recesso libero o come mutuo dissenso, trattandosi di misura strumentale ad anticipare gli effetti di una futura pronuncia di risoluzione e a contenere il danno. Ha confermato che la gravità dell'inadempimento era adeguatamente motivata, anche perché una delle violazioni era espressamente prevista dal contratto come causa di risoluzione, e che la quantificazione del danno mediante i maggiori costi di completamento era correttamente basata sugli esiti della consulenza tecnica. Il motivo relativo al preteso omesso esame della variante in diminuzione è stato respinto perché il fatto era stato esaminato e comunque l'appaltatrice non aveva assentito la variante, rendendo legittima la risoluzione. Il motivo sul prezzario regionale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché presupponeva un fatto non risultante dalla sentenza. Anche la censura sull'indennità ex art. 1671 c.c. è stata dichiarata inammissibile, poiché postulava un recesso libero della committente, escluso dal decisum di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte esclude la violazione perché l'addebito principale non riguardava l'inosservanza di ordini tecnici, ma la sospensione arbitraria dei lavori in violazione del contratto.

  • art. 1671 c.c.

    È escluso che il ricorso per il rilascio del cantiere integri di per sé recesso libero del committente; l'istituto non si applica quando il rapporto è poi risolto per inadempimento dell'appaltatore.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte ritiene adeguata la motivazione sulla gravità dell'inadempimento, specie in presenza di una clausola contrattuale che prevede la risoluzione per una specifica violazione.

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    Non sussiste il vizio di motivazione denunciato, perché la sentenza contiene un apparato argomentativo sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte delimita i confini del sindacato di legittimità: il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante o apparente; l'omesso esame di fatto decisivo richiede rigorosi requisiti di specificità e la deduzione di un fatto storico realmente discusso.

  • art. 700 c.p.c.

    Il ricorso cautelare per il rilascio del cantiere è letto come misura strumentale e anticipatoria, non come manifestazione di volontà di scioglimento consensuale del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la sospensione unilaterale e arbitraria dei lavori, in contrasto con la disciplina contrattuale e con eventuali ordini della direzione lavori, può integrare inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione.
  • La clausola contrattuale che collega la risoluzione a una specifica violazione elimina o attenua l'esigenza di un autonomo accertamento giudiziale della gravità ex art. 1455 c.c., perché la valutazione di rilevanza dell'inadempimento è già stata anticipatamente compiuta dalle parti.
  • Il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la disponibilità del cantiere non equivale, di per sé, a esercizio del recesso libero dell'appaltante né a mutuo dissenso, se dal contesto processuale emerge che esso mira solo ad anticipare gli effetti della possibile risoluzione e a contenere i danni.
  • Ai fini del risarcimento del danno da ritardo o mancata ultimazione dell'opera, è corretto liquidare il pregiudizio in base ai maggiori costi necessari per il completamento, anche mediante il supporto della consulenza tecnica, e non necessariamente sul valore complessivo delle opere residue.
  • In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di un recesso libero della committenza non può essere valorizzata in cassazione quando è incompatibile con l'accertamento di merito secondo cui il contratto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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