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Sentenza

Sentenza del 02/07/2025 n. 17949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso delle accise sul gas naturale usato per produrre energia elettrica, sostenendo che l’esenzione prevista dall’art. 14, par. 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE fosse direttamente applicabile. Dopo il rimborso di Euro 357.353,71 per il periodo 29 agosto 2006-31 maggio 2007, restava controversa la somma di Euro 68.716,97, relativa al periodo 1° gennaio-28 agosto 2006. E. S.p.A. contestava la decadenza dichiarata dai giudici tributari: sosteneva che il termine biennale per chiedere il rimborso decorresse dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008 oppure, trattandosi di acconti, dalla dichiarazione annuale di consumo presentata nel 2007, e non dai singoli versamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR della Calabria. Ha ritenuto che l’accisa contestata fosse indebitamente pagata ab origine, perché dovuta in esenzione, e che quindi il termine biennale previsto dall’art. 14, comma 2, TUA decorresse dalla data di ciascun versamento, non dalla sentenza della Corte di giustizia né dalla dichiarazione annuale. L’istanza presentata il 29 agosto 2008 era pertanto tardiva per i versamenti del 1° gennaio-28 agosto 2006; resta ferma la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo, già rimborsato dall’Agenzia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.900, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    L'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995 - recuperando un termine perentorio già previsto, in relazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, dall'art. 20 del r.d. n. 334 del 1939 - ha introdotto, nella specifica materia, la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto.

    Per un’accisa indebitamente versata ab origine, il termine biennale decorre dal singolo pagamento, anche se la non debenza viene chiarita successivamente da una pronuncia europea. La decorrenza dalla dichiarazione annuale riguarda invece il credito che emerge dal conguaglio nell’ordinario meccanismo di acconti e saldo.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La regola generale sul rimborso tributario prevede il termine biennale dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione. Nel caso deciso prevale però la disciplina specifica dell’accisa e il pagamento era indebito fin dall’origine.

  • Art. 14, par. 1, lett. a), della Direttiva 2003/96/CE

    Nell'ipotesi di esenzione dall'accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE, anche prima della adozione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 17 luglio 2008, in causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell'imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine, che si pone al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa.

    La disposizione europea comporta l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica; la pronuncia della Corte di giustizia che ne chiarisce l’applicabilità ha natura dichiarativa, non costitutiva. Di conseguenza, non sposta il dies a quo del termine di rimborso, che resta la data del pagamento indebito.

  • Art. 56, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    In base al meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa, - in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUA (secondo cui "Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"), operante fino all'esaurimento del rapporto tributario - l'accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito.

    Nel normale sistema di acconti compensabili con i versamenti successivi, un’eccedenza non costituisce necessariamente un pagamento indebito reclamabile durante il rapporto: l’eventuale credito diviene rilevante alla chiusura del rapporto e al conguaglio. Questa regola non si applica quando il tributo era invece indebito ab origine.

  • Art. 2968 del codice civile

    Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione, la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell'art. 2968 cod. civ.

    I termini di decadenza di interesse pubblico non sono nella disponibilità delle parti e non possono essere modificati mediante accordo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per i tributi soggetti a versamenti in acconto, occorre distinguere tra un’eccedenza emersa dal conguaglio finale e un’imposta non dovuta fin dall’origine: nel primo caso il termine può decorrere dalla dichiarazione annuale che determina il saldo; nel secondo decorre da ciascun pagamento.
  • Una pronuncia della Corte di giustizia che dichiara incompatibile una norma nazionale con il diritto dell’Unione ha, ai fini del rimborso, natura dichiarativa: di regola non fa ripartire né posticipa i termini di decadenza già decorrenti.
  • L’applicazione di un’esenzione sostanziale non elimina l’obbligo di rispettare il termine e le modalità processuali previsti per chiedere la restituzione delle somme già versate.
  • La disciplina specifica del rimborso delle accise prevale sulla regola generale del processo tributario quando individua espressamente il termine e il relativo dies a quo.

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