Sentenza del 02/07/2025 n. 17863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011. Per il 2010 l’Agenzia aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, i costi sostenuti per acquisti dalla Ledorich Ltd. e dalla Star Fashion Ltd., società localizzate a Hong Kong, e contestato la svalutazione delle rimanenze finali. Per il 2011 aveva recuperato IVA sul maggior corrispettivo presunto derivante dalla cessione delle merci, assumendo indebita la svalutazione dell’anno precedente. La CTR Toscana, con sentenza n. 1760/2017 del 10 luglio 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia limitatamente alla svalutazione delle rimanenze, confermando invece la deducibilità dei costi verso le società estere. La società ha impugnato la decisione sulla svalutazione; l’Agenzia ha contestato la valutazione della prova dell’attività effettiva dei fornitori esteri e dell’interesse economico delle operazioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale della società; ha dichiarato inammissibile il primo e assorbito il quinto. Ha accolto anche tutti i profili del ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini entrambe le questioni secondo i principi indicati e liquidi anche le spese del giudizio di Cassazione. In via preliminare, ha respinto la richiesta dell’Agenzia di rinvio per produrre una sentenza di altra controversia, perché il deposito documentale in Cassazione è soggetto ai limiti e ai termini dell’art. 372 c.p.c.; ha respinto anche l’istanza della società di interruzione per la morte del liquidatore, poiché l’interruzione non si applica al giudizio di Cassazione. Non vi è dunque un vincitore definitivo: entrambe le parti hanno ottenuto l’accoglimento di censure e la controversia torna al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 92, commi 1-5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), la valutazione delle rimanenze finali di esercizio costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso decreto presidenziale oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi del medesimo art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile.
Per beni fungibili raggruppabili in categorie omogenee, la valutazione può seguire i costi specifici o i metodi fiscali previsti dai commi successivi, tra cui media ponderata, LIFO e FIFO. Il valore normale medio dell’ultimo mese può essere utilizzato, ai sensi del comma 5, se inferiore al valore ottenuto con quei metodi; la svalutazione deve essere supportata da elementi idonei a dimostrare tale valore.
Art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi
Il valore normale va determinato facendo riferimento a prezzi medi di beni uguali o similari in condizioni di libera concorrenza e nello stesso stadio commerciale, nel tempo e nel luogo pertinenti. La svalutazione delle rimanenze deve quindi essere verificabile sulla base di dati oggettivi coerenti con tale parametro.
dal chiaro tenore letterale del comma 11 innanzi citato si ricava che la presunzione legale di indeducibilità dei costi ivi sancita è superabile dal contribuente che riesca a dimostrare, in via alternativa, lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sottostante alla transazione
Per superare l’indeducibilità dei costi verso imprese localizzate in territori a fiscalità privilegiata il contribuente deve provare, alternativamente, che il fornitore svolgeva effettivamente attività commerciale oppure che la specifica operazione rispondeva a un reale interesse economico e ha avuto concreta esecuzione. La sola iscrizione al registro delle imprese o la corrispondenza commerciale non bastano a dimostrare l’attività effettiva; l’interesse economico va valutato considerando la complessiva operazione, inclusi prezzo, costi accessori, trasporto, qualità e tempi di consegna, e l’eventuale impossibilità di ottenere condizioni analoghe su mercati comparabili.
ai sensi dell'art. 372, comma 1, c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
In Cassazione non si possono introdurre nuovi documenti, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità delle impugnazioni; per i documenti ammessi opera inoltre il termine previsto dal comma 2. La richiesta di rinvio per produrre documenti non consentiti non va accolta.
l'istituto di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c. non è applicabile al giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio
La morte di una parte o del suo rappresentante non determina l’interruzione del giudizio di Cassazione secondo la disciplina ordinaria dell’interruzione, poiché il processo è retto dall’impulso d’ufficio.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
Il grave vizio logico inficiante il ragionamento decisorio seguìto dalla CTR, oltre a tradursi in un'anomalia motivazionale della sentenza suscettibile di determinarne la nullità per violazione del cd. "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità e coerenza. Un ragionamento gravemente illogico può integrare un’anomalia motivazionale tale da determinare la nullità della sentenza.
Artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c.; art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Va, conseguentemente, disposta, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e compiendo gli accertamenti necessari
Quando la decisione impugnata è cassata per gli errori accolti, la causa è rinviata al giudice di merito in diversa composizione, che deve riesaminare i fatti e applicare i principi di diritto formulati dalla Cassazione.
Art. 385, comma 3, c.p.c.; art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
Il giudice di rinvio decide anche sulle spese sostenute nel giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- La svalutazione fiscale delle rimanenze fungibili può basarsi sul valore normale medio dell’ultimo mese quando questo è inferiore al valore determinato con i metodi di valutazione previsti dall’art. 92 TUIR; il valore e il procedimento di stima devono però essere documentati con elementi oggettivi e verificabili.
- La vendita di merci a stock o a prezzi di liquidazione può giustificare un corrispettivo complessivo e forfettario. Il giudice non può scartare tale prova per il solo fatto che i contratti non indicano il prezzo di ciascun bene: deve valutarla nel contesto e verificare se sia idonea a rappresentare il valore normale.
- Per dedurre costi relativi a operazioni con fornitori in territori a fiscalità privilegiata, il contribuente può provare alternativamente l’attività commerciale effettiva del fornitore oppure l’interesse economico specifico dell’operazione, oltre alla sua concreta esecuzione. La prova non può ridursi a documenti meramente formali.
- L’interesse economico non coincide con il semplice margine di utile o con un prezzo conveniente. Occorre spiegare perché l’acquisto proprio da quel fornitore o in quel territorio fosse ragionevole, considerando l’intera operazione e le alternative disponibili.
- In Cassazione, gli atti e i documenti nuovi sono ammessi soltanto entro le eccezioni e i termini dell’art. 372 c.p.c.; inoltre, la morte del rappresentante della parte non comporta l’interruzione del giudizio.
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