Sentenza del 02/07/2025 n. 17991 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato l’imposta di donazione in relazione alla delibera di aumento di capitale di S.D.A. S.r.l., pari a € 2.000, sottoscritto da K. S.r.l. e G. S.r.l. mediante conferimenti di rami d’azienda. Aveva ravvisato una liberalità indiretta per la sproporzione tra il valore dei conferimenti e le quote attribuite ai nuovi soci, imputando l’arricchimento alla socia preesistente I. I. S.p.A.; la base imponibile contestata era di € 630.439. La contribuente ha sostenuto, in sintesi, che l’operazione era un conferimento societario oneroso con riserva di soprapprezzo, che tale riserva accresceva il patrimonio della conferitaria e non costituiva un arricchimento del socio preesistente, e che l’imposta non poteva essere determinata considerando la sola sproporzione economica. Ha inoltre contestato la soggettività passiva, la prova presuntiva e la quantificazione dell’arricchimento, nonché l’applicabilità dell’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che, per l’imposta di donazione, l’atto va interpretato secondo gli effetti giuridici risultanti dall’atto presentato alla registrazione, non ricostruendo la sostanza economica dell’operazione. La delibera registrata era un aumento di capitale con conferimenti e riserva di soprapprezzo, la quale incrementava il patrimonio della società conferitaria; non era quindi legittimo desumerne, per la sola sproporzione tra conferimenti e partecipazioni, una liberalità tassabile imputata al socio preesistente, estraneo agli effetti giuridici dell’atto. La Corte ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4049/2022, depositata il 21 ottobre 2022, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di liquidazione. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Decisione del 9 aprile 2025, depositata il 2 luglio 2025.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 55, comma 1, e 60
L'interpretazione dell'atto, soggetto ad imposta di donazione, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, primo comma, e 60, va svolta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, così che deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione e non anche della sostanza economica dell'operazione negoziale.
Il rinvio contenuto nella disciplina dell’imposta di donazione comporta che l’atto sia interpretato secondo i criteri dell’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro: rilevano gli effetti giuridici dell’atto registrato, non una diversa ricostruzione della sostanza economica dell’operazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 25
L'interpretazione dell'atto, soggetto ad imposta di donazione, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, primo comma, e 60, va svolta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, così che deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione e non anche della sostanza economica dell'operazione negoziale.
L’art. 20 limita l’interpretazione fiscale agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione. L’art. 25 consente di assoggettare a imposta di donazione la parte gratuita di un atto misto, ma tale componente non può essere ricavata dalla sola sproporzione economica se l’atto registrato produce effetti tipici di un’operazione societaria onerosa.
Atto, questo, che corrispondeva, peraltro, a fattispecie tipica delineata dalla disposizione di riferimento, secondo la quale il valore dei conferimenti in natura deve essere "almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo".
La disciplina ammette che il valore dei conferimenti in natura sia imputato al capitale sociale e all’eventuale soprapprezzo. La presenza di quote nominali inferiori al valore dei beni conferiti non dimostra, di per sé, una liberalità, poiché il soprapprezzo è parte della struttura legale del conferimento.
Codice civile, artt. 2431 e 2478-bis
Il soprapprezzo in questione - che corrisponde al di più che viene versato (nella fattispecie in sede di aumento del capitale sociale) rispetto al valore nominale delle conseguite quote di partecipazione al capitale sociale - per come accertato dallo stesso giudice del gravame è stato ascritto alla (prescritta) riserva che costituisce voce (AII) del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.) e che, come rilevato dalla Corte, contribuisce all'incremento del patrimonio della società.
La riserva di soprapprezzo è un elemento patrimoniale della società, derivante dal versamento eccedente il valore nominale delle partecipazioni. La sua costituzione, in quanto tale, non equivale a un’attribuzione gratuita al socio preesistente.
Il soprapprezzo in questione - che corrisponde al di più che viene versato (nella fattispecie in sede di aumento del capitale sociale) rispetto al valore nominale delle conseguite quote di partecipazione al capitale sociale - per come accertato dallo stesso giudice del gravame è stato ascritto alla (prescritta) riserva che costituisce voce (AII) del passivo dello stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.) e che, come rilevato dalla Corte, contribuisce all'incremento del patrimonio della società.
La riserva da soprapprezzo è iscritta tra le riserve del patrimonio netto e incrementa il patrimonio della società conferitaria; non determina automaticamente un arricchimento personale del socio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. a), della tariffa, parte prima
E si è, così, rimarcato che la riserva di soprapprezzo costituisce strumento di finanziamento della società quale "ulteriore versamento di capitale effettuato dall'azionista/acquirente.... rispetto a quello rappresentato dal valore nominale della partecipazione", così che va ricondotta alla tassazione di registro, in misura fissa, prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, lett. a), della tariffa allegata, parte prima.
Il soprapprezzo è qualificato come ulteriore apporto di capitale destinato al finanziamento della società e, secondo il passaggio richiamato dalla Corte, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56-bis
Né, nella fattispecie, vengono in considerazione gli impieghi societari della riserva in questione (artt. 2431, 2481-ter) che - in quanto suscettibili di essere ricondotti all'alveo delle liberalità indirette (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56-bis) - avrebbero potuto formar oggetto di valutazione secondo il perimetro delineato da quest'ultima disposizione (e dallo stesso combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a fronte di atto registrato).
La Corte distingue la mera costituzione della riserva, che non basta a configurare la liberalità contestata, dai suoi eventuali successivi impieghi societari. Questi ultimi, se suscettibili di integrare liberalità indirette, possono essere valutati secondo i presupposti e i limiti dell’art. 56-bis.
Massime di principio
- Per tassare come donazione una componente di un’operazione registrata, occorre individuare una liberalità negli effetti giuridici dell’atto secondo le regole applicabili; la sola sproporzione economica tra beni conferiti e partecipazioni attribuite non consente di sostituire all’atto registrato una diversa ricostruzione basata sulla sostanza economica.
- In un aumento di capitale con conferimenti in natura, il soprapprezzo è un apporto destinato al patrimonio della società. La sua costituzione non dimostra, da sola, un arricchimento del socio preesistente né una liberalità indiretta a suo favore.
- L’eventuale rilevanza fiscale di una liberalità indiretta può dipendere da successivi impieghi della riserva; questi vanno valutati autonomamente e nel rispetto dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- L’imposizione non può essere imputata a un soggetto solo perché socio di maggioranza o perché potrebbe beneficiare economicamente dell’operazione: occorre considerare chi è destinatario degli effetti giuridici dell’atto e chi risulta effettivamente arricchito secondo i criteri di legge.
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