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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36933/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva attribuito a Bruno Manfellotto la responsabilità civile per omesso controllo (art. 57 c.p.) in relazione all'anticipazione pubblicata online il 01/02/2012 sul sito de "L'Espresso", ritenuta avere un autonomo contenuto diffamatorio rispetto al dossier pubblicato il 09/02/2012. Il ricorrente deduceva contraddittorietà e travisamento della prova, oltre a errata applicazione della nozione di omesso controllo e dell'esercizio del diritto di critica/opinione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quanto concerne gli effetti civili. Ha concluso che l'anticipazione online non conteneva alcun autonomo contenuto diffamatorio, risultando sostanzialmente corrispondente al dossier successivamente pubblicato e formulata con toni ipotetici/dubitativi riconducibili all'esercizio del diritto di critica; inoltre non sussistevano gli elementi costitutivi della responsabilità per omesso controllo a carico del direttore. Di conseguenza è stata cassata la statuizione di condanna al risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 57 cod. pen.

    La Corte evidenzia che per configurare l'omesso controllo a carico del direttore è necessaria la prova di una negligenza inescusabile; nel caso concreto tale requisito non è stato dimostrato dato il contenuto generico e ipotetico dell'anticipazione.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sul reato di diffamazione: la Corte ha valutato la portata offensiva delle frasi contestate e ha ritenuto che la sintesi anticipatoria non avesse valenza diffamatoria, in quanto corrispondente al dossier e formulata in termini non assertivi.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata nelle censure del ricorrente come possibile scriminante (esercizio del diritto di critica/opinione); la Corte richiama il principio che la critica politica e il giornalismo d'inchiesta, ancorati a un nucleo di verità e all'interesse pubblico, rientrano nella libertà di espressione.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati: contraddittorietà e travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto fondate tali doglianze rispetto alla motivazione della Corte d'Appello.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite di ammissibilità dei motivi di ricorso; i motivi esposti sono stati comunque recepiti e ritenuti rilevanti.

  • art. 10 CEDU (libertà di espressione)

    La Corte richiama i principi della Corte EDU secondo cui la libertà di espressione e la funzione di 'cane da guardia' della stampa richiedono un ampio margine, e che l'intervento penale non debba avere effetti dissuasivi sproporzionati sul giornalismo; ciò ha orientato la valutazione favorevole alla protezione dell'esercizio critico dell'informazione.

Massime di principio

  • Una anticipazione o sintesi online che riproduce sostanzialmente il contenuto di un dossier successivamente pubblicato e utilizza espressioni ipotetiche/dubitativas non costituisce di per sé diffamazione se non introduce fatti nuovi e falsi.
  • La responsabilità del direttore per "omesso controllo" (art. 57 c.p.) richiede la prova di una negligenza inescusabile; non è sufficiente la mera pubblicazione di una anticipazione generica o riepilogativa.
  • Il giudice di legittimità (Cassazione) può e deve esaminare la materialità e la offensività delle frasi contestate e verificare la coerenza della motivazione di merito; motivazioni interne contraddittorie possono portare alla cassazione senza rinvio.
  • La libertà di espressione e il diritto di critica, soprattutto quando interessano soggetti pubblici e questioni di interesse generale, godono di ampia tutela (anche alla luce dell'art. 10 CEDU): la critica deve però prendere spunto da un nucleo di verità e non degenerare in attacchi personali ingiustificati.
  • Nei procedimenti per diffamazione è essenziale distinguere tra asserzioni di fatto chiaramente accusatorie (che devono essere provate) e giudizi di valore o ipotesi investigative formulate con toni dubitativi, che rientrano nel diritto di opinione/critica.

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