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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ingegnere per il pagamento del compenso relativo alla redazione del progetto esecutivo e dei calcoli statici di un fabbricato da costruire. I destinatari del decreto proponevano opposizione, ottenendo in primo grado la revoca del decreto ma la condanna al pagamento di una somma inferiore, oltre interessi e spese. In appello, la decisione veniva in parte riformata quanto alla decorrenza degli interessi e alle spese. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) deducevano violazione delle norme su onere della prova, valutazione della prova, consulenza tecnica e preclusioni istruttorie, sostenendo che il professionista avesse prodotto tardivamente, solo in sede di consulenza tecnica, documenti costitutivi della pretesa (progetto esecutivo e calcoli statici) e che il c.t.u. avesse illegittimamente utilizzato tali documenti; 2) sostenevano che la nullità della consulenza tecnica, derivante dall’acquisizione irrituale di nuovi documenti, fosse assoluta e rilevabile d’ufficio; 3) contestavano la statuizione di tardività dell’eccezione di nullità, affermando di averla sollevata tempestivamente tramite il c.t.p. e poi dal difensore, e lamentando inoltre il mancato rilievo della nullità in ragione del regime processuale applicabile all’epoca; 4) censuravano l’uso di un ragionamento presuntivo circa la necessità di un progetto esecutivo/architettonico per la realizzazione dell’immobile, assumendo l’insufficienza degli indizi ex art. 2729 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’acquisizione di documenti o l’accertamento di fatti estranei ai fatti principali dedotti dalle parti, se avvenuti in violazione del contraddittorio, integra una nullità relativa e non assoluta, rilevabile solo dalla parte interessata nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla sua conoscenza. Ha inoltre dichiarato il terzo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non localizzava adeguatamente gli atti richiamati e non dimostrava la tempestiva eccezione; in ogni caso, dagli atti richiamati non risultava una specifica eccezione tempestiva. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi, dal momento che la sentenza d’appello si era fondata sulla valutazione dei documenti prodotti e della c.t.u., non su una presunzione nel senso denunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, in relazione alla contestazione della produzione documentale e della dimostrazione dei fatti costitutivi del credito professionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e l'utilizzo di documenti nel giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i poteri del consulente tecnico d'ufficio nell'acquisizione di documenti; la Corte, seguendo Sez. U., precisa che l'acquisizione di documenti non introdotti dalle parti oltre i limiti della domanda e senza contraddittorio integra nullità relativa se attiene a fatti principali dedotti a fondamento della domanda.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nel previgente testo per le preclusioni istruttorie e la tempistica delle produzioni documentali.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità relative e loro sanatoria per mancata tempestiva eccezione di parte.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici e l'inidoneità degli indizi dedotti a sostenere la censura proposta.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per individuare il regime processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 9, ultimo comma, L. n. 143 del 1949

    Richiamato per la decorrenza degli interessi sul compenso professionale dalla data indicata dalla Corte d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma istitutiva dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione o l'esame di documenti non ritualmente introdotti nel contraddittorio, quando sia finalizzata a provare fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, non determina di per sé nullità assoluta, ma una nullità relativa deducibile solo dalla parte interessata e nella prima difesa utile successiva all'atto viziato o alla sua conoscenza.
  • Il consulente tecnico non può essere utilizzato per surrogare le carenze probatorie della parte, ma può esaminare documenti solo nei limiti della domanda e del contraddittorio; la violazione di tali limiti rileva in relazione alla tutela del diritto di difesa delle parti, non come vizio processuale indisponibile.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve riportare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura e indicarne la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • La censura per omesso esame o errata valutazione di presunzioni è inammissibile quando non colpisca effettivamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su documenti e consulenza tecnica e non sul ragionamento presuntivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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