Cassazione Civile, Ordinanza n. 36239/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore/professionista)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi: uno emesso a favore dell'impresa esecutrice di lavori di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato, per il saldo del corrispettivo dei lavori, e uno emesso a favore del direttore dei lavori, per il compenso dell'attività professionale svolta. I committenti proponevano opposizione a entrambi i decreti, deducendo, da un lato, la non debenza o la minore debenza del corrispettivo dell'appalto, l'esistenza di vizi dell'opera, il ritardo nella consegna e l'assenza di prova di varianti e di ulteriori lavori rispetto al preventivo originario; dall'altro, contestavano la spettanza e la congruità del compenso richiesto dal direttore dei lavori, in particolare per l'attività di contabilità dei lavori, che assumevano non gli fosse stata affidata. In cassazione deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1669, 1667, 1659 e 1218 c.c. e vizio di motivazione, censurando la ritenuta prova del credito dell'impresa, la ritenuta decadenza dall'azione di garanzia per vizi, l'omessa considerazione del ritardo nell'ultimazione e la quantificazione del dovuto; con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e vizio di motivazione, contestando la congruità e la debenza del compenso del direttore dei lavori, soprattutto per la contabilità delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Quanto al primo motivo, ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva qualificato il contratto come appalto a misura, dato rilievo alla consulenza tecnica d'ufficio e alle varianti edilizie autorizzate, e aveva ritenuto che i vizi dedotti fossero conosciuti o conoscibili, con conseguente accettazione dell'opera e esclusione della responsabilità dell'appaltatore. Ha inoltre considerato incensurabile la valutazione secondo cui non era stata provata alcuna voce di danno da ritardo nella consegna. Quanto al secondo motivo, ha affermato che in appello era stata contestata solo la debenza e l'entità del compenso con riferimento all'attività di contabilità dei lavori, sicché ogni diversa contestazione sulla congruità generale della parcella era preclusa; ha poi ritenuto corretta l'interpretazione del contratto d'opera compiuta dalla Corte territoriale, secondo buona fede e ai sensi dell'art. 1362 c.c., da cui risultava che il direttore dei lavori aveva effettivamente svolto anche la contabilizzazione delle opere senza opposizione dei committenti, con successiva contestazione tardiva. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per la mancata difesa degli intimati; è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, specie nei limiti del nuovo n. 5.
Invocato dai ricorrenti in tema di responsabilità per vizi dell'opera, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sull'accettazione dell'opera e sulla conoscibilità dei vizi.
Richiamato in relazione alla garanzia per i vizi dell'appalto; la Corte ha reputato che, nel caso concreto, la denuncia non superasse il rilievo dell'accettazione dell'opera per vizi conoscibili.
Richiamato dai ricorrenti in tema di varianti in corso d'opera; la Corte ha valorizzato la prova delle varianti autorizzate dal Comune su richiesta dei committenti.
Invocato a sostegno della responsabilità per inadempimento e del ritardo nell'esecuzione; la Corte ha ritenuto non provato il danno da ritardo.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che la prova del danno da ritardo e della diversa debenza del compenso non era stata fornita dai ricorrenti.
Richiamato nel secondo motivo, ma la controversia è stata risolta essenzialmente in termini di interpretazione del contratto e di prova del compenso, non di responsabilità aquiliana.
L'accordo contrattuale va interpretato anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e secondo buona fede; nel caso concreto, il comportamento dei committenti ha confermato l'inclusione della contabilità dei lavori nell'incarico professionale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già scrutinati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia puntuale e coerente.
- In materia di appalto, il credito dell'appaltatore e l'eventuale incidenza di varianti possono essere accertati sulla base del contratto, della consulenza tecnica e degli atti autorizzativi delle varianti; la contestazione di merito sul quantum non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio denunciabile.
- La responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera può essere esclusa quando i vizi siano stati conosciuti o fossero conoscibili al momento della verifica e della consegna, integrandosi una accettazione dell'opera rilevante ai fini della garanzia.
- Il danno da ritardo nella consegna dell'opera deve essere specificamente provato da chi lo invoca; in difetto di prova del pregiudizio, la questione diviene irrilevante ai fini della decisione.
- Il compenso del professionista va determinato secondo il contenuto effettivo dell'incarico e il comportamento complessivo delle parti; l'interpretazione del contratto deve tener conto della comune intenzione desumibile anche dall'esecuzione concreta del rapporto e dalla mancata tempestiva contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →