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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24890/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia traeva origine dall'opposizione proposta dal lavoratore contro un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il recupero delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto arretrati retributivi e disposto la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante nuovo accredito contributivo. In seguito alla riforma, l'ente aveva recuperato dapprima le maggiorazioni pensionistiche e poi le retribuzioni erogate. Il lavoratore chiedeva che l'indebito fosse determinato al netto delle ritenute fiscali e ne eccepiva l'estinzione, totale o parziale, per compensazione con propri controcrediti. Invocava, in particolare, differenze pensionistiche mensili, somme relative a compensi professionali qualificati come compensi "2%", che assumeva essere stati recuperati in violazione di un accordo conciliativo, e il rimborso dell'indennità di toga. Richiamava inoltre un verbale di conciliazione giudiziale e precedenti sentenze che, a suo dire, avrebbero formato giudicato sulla riliquidazione della pensione e sull'illegittimità del recupero. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. La Corte d'appello aveva accolto il gravame solo parzialmente, limitando la restituzione all'importo netto effettivamente percepito, riconoscendo il rimborso dell'indennità di toga e rigettando le ulteriori pretese in compensazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione del giudicato esterno; violazione degli artt. 115 e 437, secondo comma, c.p.c. per omessa valutazione di documenti e erronea qualificazione delle domande; violazione dell'art. 1243 c.c. in tema di compensazione; violazione dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 in relazione alla riduzione del trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva assolto gli oneri di specificazione e allegazione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non avendo trascritto nel ricorso i passaggi essenziali delle sentenze invocate come giudicato esterno né indicato adeguatamente la loro produzione nel giudizio di merito. La censura è stata inoltre considerata diretta a ottenere un riesame del contenuto dell'accordo conciliativo, delle modalità di recupero e dell'incidenza sul trattamento pensionistico, riesame precluso in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la forma della violazione di legge e degli artt. 115 e 437 c.p.c., contestava la ricostruzione dei fatti, la valutazione della documentazione e la qualificazione delle domande. La Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione delle prove, potendo essere dedotta solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, assunzione di prove d'ufficio fuori dai limiti legali o disconoscimento del valore legale di prove vincolanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: l'inammissibilità della compensazione per tardiva o irrituale proposizione e la sua infondatezza nel merito. Il ricorrente aveva censurato soltanto la prima, lasciando intatta la seconda, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Anche tale motivo mirava comunque a una nuova ricostruzione del thema decidendum e degli atti processuali. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta violazione dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 presupponeva una diversa ricostruzione delle modalità e dei tempi di pagamento delle retribuzioni, del regime contributivo e dell'incidenza di tali elementi sulla riduzione pensionistica. La Corte ha quindi ritenuto che anche questa censura sollecitasse un non consentito riesame del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta efficacia di giudicato esterno delle precedenti decisioni.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del giudicato formale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Impone, in relazione alla denuncia di violazione del giudicato esterno, la specifica indicazione e riproduzione degli elementi documentali rilevanti, compresi i passaggi essenziali della sentenza invocata.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda e della loro produzione, anche quando si invochi una sentenza come giudicato esterno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare l'erronea ricognizione o interpretazione della fattispecie normativa astratta, non di sollecitare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o una nuova valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La relativa violazione non ricorre per la mera erronea valutazione del materiale istruttorio; può essere dedotta quando il giudice utilizzi prove non dedotte, disponga prove d'ufficio fuori dai limiti legali o violi il regime delle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile in caso di disconoscimento del valore legale di una prova vincolante o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento, non per la semplice valutazione ritenuta errata.

  • art. 437, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla deduzione e qualificazione delle domande e dei controcrediti nel giudizio d'appello; la Corte ha tuttavia ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una rivalutazione degli atti processuali.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione dei controcrediti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non aveva investito tutte le autonome ragioni poste a fondamento del rigetto della compensazione.

  • art. 19 della legge n. 218 del 1952

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità della riduzione del trattamento pensionistico conseguente alla restituzione della contribuzione; la censura è stata ritenuta fondata su una diversa ricostruzione fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione di un giudicato esterno deve trascrivere nel ricorso i passaggi essenziali della decisione invocata e indicare specificamente tempi, modo e luogo della sua produzione nel giudizio di merito; la mera allegazione apodittica dell'esistenza e della portata del giudicato rende la censura inammissibile.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione o interpretazione della fattispecie normativa astratta e non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione degli atti processuali.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per la semplice erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito; essa ricorre soltanto nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, assunzione officiosa fuori dai limiti legali, violazione del regime delle prove legali o attribuzione e negazione indebite di efficacia legale alla prova.
  • Quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili per difetto di decisività le censure rivolte alle altre.
  • La contestazione della rituale proposizione di una domanda o di un'eccezione di compensazione, quando richieda la rilettura degli atti introduttivi e del thema decidendum, costituisce una richiesta di riesame del merito e non una questione di violazione di legge esaminabile nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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