Cassazione Civile, Ordinanza n. 10067/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
Il fondo, formalmente compreso nell'eredità della madre comune, era stato oggetto di una domanda della ricorrente diretta a far accertare l'acquisto esclusivo per usucapione. I fratelli avevano rivendicato la persistente comproprietà e chiesto la divisione. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, aveva accolto la domanda di usucapione e respinto quella di divisione. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza non definitiva, aveva riformato tale decisione, respinto l'usucapione, accertato la proprietà comune e disposto la divisione; con la sentenza definitiva aveva assegnato il bene indivisibile a un condividente richiedente, contro pagamento del conguaglio, e condannato la ricorrente a pagare pro quota i frutti per il possesso esclusivo, nonché a restituire ai fratelli le somme da loro pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) la divisione non poteva essere disposta senza il titolo di provenienza e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni ventennali, necessari, secondo la ricorrente, a provare la comproprietà e verificare l'eventuale presenza di creditori o aventi causa da chiamare in giudizio; (2) l'assegnazione del bene indivisibile non poteva fondarsi sull'istanza presentata da un condividente soltanto in comparsa conclusionale, e la rimessione della causa sul ruolo non poteva superare la preclusione; (3) la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché il pagamento era anteriore all'appello, avrebbe dovuto essere chiesta con l'atto di gravame e non successivamente; (4) le spese del procedimento di sequestro giudiziario avrebbero dovuto essere liquidate separatamente a carico delle controparti, soccombenti sulla relativa istanza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo e rigettato gli altri tre. Ha ritenuto infondato il primo: nella divisione tra condividenti non è richiesta la prova della proprietà con il rigore proprio della rivendicazione; inoltre, la produzione dei certificati previsti dall'art. 567 c.p.c. non è condizione di ammissibilità o procedibilità della domanda divisionale. La possibile presenza di litisconsorti necessari non può essere dedotta in astratto in cassazione, senza indicare specificamente i soggetti pretermessi; creditori e aventi causa possono intervenire per tutelare i propri diritti e la loro mancata chiamata non invalida la divisione tra i comproprietari, pur potendo impedirne l'opponibilità nei loro confronti nei termini indicati dalla legge. È stato rigettato anche il secondo motivo: accertata l'indivisibilità del bene, la Corte d'appello aveva legittimamente invitato le parti a esprimere preferenze circa le modalità divisionali e disposto un supplemento di consulenza per aggiornare la stima; la vendita costituisce l'extrema ratio, quando nessun condividente intenda ottenere l'intero bene pagando il conguaglio. Il terzo motivo è stato accolto perché la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, se il pagamento è già avvenuto al momento della proposizione dell'appello, deve essere formulata a pena di decadenza con l'atto di gravame; la domanda proposta successivamente era quindi inammissibile. Il quarto motivo è stato rigettato: le spese per il procedimento cautelare non richiedono un'autonoma liquidazione e vanno considerate nella regolazione complessiva delle spese in base all'esito finale della lite; la Corte d'appello aveva comunque tenuto conto della soccombenza sull'istanza di sequestro. La sentenza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla restituzione, perché il giudice di merito aveva pronunciato su una domanda inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 567 c.p.c.
In ogni caso è infondata la tesi, talvolta proposta nella giurisprudenza di merito, che la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell’immobile pignorato, costituisca adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale, tale da condizionare l’ammissibilità o la procedibilità della domanda.
La documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita dell'immobile pignorato non è, in quanto tale, un requisito di ammissibilità o procedibilità della domanda di divisione giudiziale.
art. 713 c.c.
La divisione, infatti, si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza che intervenga fra i condividenti alcun atto di cessione o di alienazione.
La divisione trasforma il diritto di ciascun partecipante dalla quota ideale al diritto sul bene assegnato e non costituisce un trasferimento o un'alienazione tra condividenti; la decisione richiama tale natura per distinguere la prova della comunione dalla prova richiesta nell'azione di rivendicazione.
art. 784 c.p.c.
La chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma un onere che i compartecipi debbono assolvere “se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti”.
La partecipazione dei creditori iscritti e degli aventi causa non è necessaria per la validità della divisione tra i titolari della comunione; la chiamata rileva affinché la decisione sia opponibile anche a tali terzi.
art. 1113 c.c.
La chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma un onere che i compartecipi debbono assolvere “se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti”.
La mancata chiamata dei creditori e degli aventi causa non invalida la divisione tra i comproprietari, ma comporta le conseguenze previste dalla norma quanto all'impugnazione o all'inopponibilità della divisione nei confronti dei terzi tutelati.
art. 720 c.c.
La corte, pertanto, non ha dato seguito a una istanza proposta nella memoria di replica, ma, avendo accertato la incomoda divisibilità, ha invitato le parti a esprimere eventuali preferenze sul punto, facendo corretta applicazione del principio che configura la vendita della cosa indivisibile come extrema ratio, cui è possibile ricorrere solo se nessuno dei condividenti sia disponibile ad avere la cosa per intero, versando agli altri l’eccedenza.
Quando il bene comune è indivisibile o di comoda divisione impossibile, l'attribuzione integrale a un condividente disponibile a pagare il conguaglio precede la vendita, che è rimedio residuale.
art. 91 c.p.c.
Nel caso di rigetto di istanza cautelare in corso di causa, il regolamento delle spese non assume rilevanza autonoma, ma deve avvenire in sede di sentenza definitiva di merito, in relazione all’esito finale della lite.
Le spese relative a un'istanza cautelare respinta nel corso della causa sono regolate nella decisione definitiva di merito, secondo l'esito complessivo del giudizio, e non richiedono una liquidazione autonoma.
art. 336 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte “La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione”.
La domanda restitutoria conseguente alla riforma della sentenza di primo grado va proposta nell'atto di appello se il pagamento è già stato eseguito quando l'impugnazione è proposta; può invece essere formulata nel corso del giudizio se il pagamento è successivo.
art. 112 c.p.c.
In applicazione di tale principio la corte di merito, quindi, non poteva ritenere elemento privo di rilevanza il fatto che il pagamento, effettuato sulla base della sentenza poi riformata in appello, era avvenuto prima della proposizione del gravame.
La statuizione di restituzione non può essere pronunciata su una domanda proposta oltre il termine processuale applicabile: quando il pagamento precede l'appello, la richiesta deve essere inserita nell'atto di gravame.
Massime di principio
- Nella divisione giudiziale tra condividenti, la prova della comproprietà non è soggetta al rigore richiesto nell'azione di rivendicazione o di mero accertamento della proprietà, poiché la domanda divisoria mira ad accertare un diritto comune a tutte le parti, non a dimostrare la proprietà esclusiva dell'attore contro quella dei convenuti.
- I certificati delle iscrizioni e trascrizioni previsti dall'art. 567 c.p.c. per la vendita nell'espropriazione immobiliare non costituiscono, di per sé, un requisito di ammissibilità o procedibilità della domanda di divisione giudiziale. Se la divisione richiede una vendita, le informazioni necessarie per tutelare il terzo acquirente devono essere acquisite d'ufficio dal giudice nel corso delle operazioni divisionali.
- La presenza di creditori iscritti o aventi causa non può essere prospettata in cassazione in modo meramente teorico: chi deduce l'omessa integrazione del contraddittorio deve indicare specificamente i soggetti pretermessi.
- I creditori iscritti e gli aventi causa di un condividente possono intervenire nel giudizio divisionale per tutelare i propri diritti, ma non sono parti necessarie della divisione tra i titolari della comunione. La loro mancata chiamata non invalida la divisione tra i condividenti, ma può comportare che la decisione non faccia stato nei loro confronti e che operino i rimedi previsti dall'art. 1113 c.c.
- Nella divisione di un bene indivisibile, la vendita è rimedio residuale: prima va verificata la disponibilità di un condividente a conseguire il bene per intero, pagando agli altri il conguaglio.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di riforma della decisione, deve essere proposta nell'atto di appello quando il pagamento è già avvenuto al momento della sua proposizione; se il pagamento è successivo, la richiesta può essere formulata nel corso del giudizio.
- Le spese di un procedimento cautelare svolto in corso di causa non sono oggetto di autonoma liquidazione, ma vanno regolate nella sentenza definitiva in rapporto all'esito complessivo della lite.
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