Cassazione Civile, Ordinanza n. 33201/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione di un terreno sito in un comune laziale, connessa alla presenza sul fondo di una rampa di accesso e di un terrazzo a livello realizzati dalla società convenuta. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la proprietà esclusiva del fondo in capo al proprietario attore e, accogliendo la riconvenzionale della società, aveva costituito una servitù coattiva di passaggio a favore del fondo della società e a carico del terreno rivendicato. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame del proprietario, ha escluso l’interclusione del fondo della società perché risultavano altri accessi alla via pubblica, ha rigettato la domanda di servitù coattiva, ha riconosciuto l’illegittima occupazione del fondo e la necessità di rimozione delle opere e di riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, rigettando anche le domande riconvenzionali di usucapione e l’appello incidentale della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per contestare la mancata considerazione dell’interclusione e l’esito della consulenza tecnica; violazione dell’art. 100 c.p.c. per asserita carenza di interesse ad agire del proprietario; violazione dell’art. 936 c.c. per la mancata opposizione dei danti causa alle opere; omessa pronuncia sulla natura pertinenziale e unitaria del terrazzo; omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di riduzione in pristino; violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione della c.t.u. in appello; censura sulle spese per eccessività della liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l’eccezione di tardività perché il termine breve scadeva in un giorno festivo ed era prorogato al giorno successivo. Nel merito, ha dichiarato infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava in realtà a una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie e della c.t.u.; il secondo perché la doglianza sull’assenza di danno non attiene all’interesse ad agire ma al merito del danno stesso; il terzo perché introduceva una questione nuova e, comunque, la rivendicazione è imprescrittibile e resta irrilevante la mancata opposizione dei danti causa alle opere; il quarto perché la Corte d’appello si era pronunciata sulla pertinenzialità escludendola, mentre il resto della censura era di nuovo merito; il quinto perché generico e non autosufficiente; il sesto perché la c.t.u. in appello rientra nei poteri discrezionali del giudice e non è soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c.; il settimo perché non specifico e non autosufficiente quanto ai criteri tariffari violati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per verificare i presupposti della servitù coattiva di passaggio; la Corte ribadisce che la censura che contesta l’accertamento dell’interclusione si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato per la possibilità di ampliare il passaggio; la Corte osserva che, accertata l’esistenza di un accesso carrabile funzionale, difettano i presupposti per la costituzione coattiva.
invocato dalla ricorrente per sostenere la mancata opposizione alle opere; la Corte reputa la questione nuova e comunque irrilevante rispetto all’azione di rivendicazione.
menzionato solo perché la Corte d’appello rileva che la domanda riconvenzionale di accessione invertita non era stata riproposta.
la Corte esclude sia l’omessa pronuncia sia il vizio denunciato, rilevando che il giudice d’appello si era pronunciato sui punti dedotti.
non consente in cassazione di contestare la valutazione delle prove e della c.t.u.; il motivo che mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile.
l’interesse ad agire non può essere escluso sulla base della sola entità del danno; la questione investe piuttosto l’esistenza del pregiudizio in fatto.
l’ammissione della c.t.u. in appello è ritenuta legittima, perché la consulenza tecnica è mezzo rimesso al potere discrezionale del giudice e non soggetto alle preclusioni delle nuove prove.
richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza.
usato per prorogare al primo giorno non festivo il termine di scadenza del ricorso cadente di domenica.
richiamato per il termine breve di impugnazione, ritenuto rispettato.
richiamato per affermare che la consulenza tecnica è strumento rimesso al potere del giudice per questioni richiedenti cognizioni tecniche.
il vizio di motivazione non è più prospettabile nei termini del previgente n. 5, ratione temporis applicabile secondo la Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la decisione di merito abbia già esaminato e motivato sulle questioni controverse.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente, abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, oppure abbia disatteso una prova legale; non basta contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L’assenza o l’insufficienza del danno non si confonde con il difetto di interesse ad agire: l’interesse va valutato in relazione alla utilità concreta della tutela richiesta, mentre l’esistenza del pregiudizio attiene al merito della domanda risarcitoria.
- In tema di rivendicazione, la mancata opposizione dei danti causa del proprietario attuale alle opere invasive non priva il successore del diritto di far valere la propria proprietà, essendo l’azione imprescrittibile.
- La costituzione coattiva della servitù di passaggio presuppone l’effettiva interclusione del fondo o, nei casi previsti, la ricorrenza dei requisiti di legge; se il fondo dispone già di accessi carrabili funzionali, la domanda non può essere accolta.
- La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale può disporla anche in appello per colmare lacune istruttorie; la sua ammissione non è, di per sé, preclusa dall’art. 345 c.p.c.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: la deduzione di omessa pronuncia o di spese eccessive richiede l’indicazione puntuale del fatto processuale, della domanda o dei parametri tariffari asseritamente violati.
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