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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti su un fondo confinante rispetto a un immobile di proprietà dei ricorrenti. Questi ultimi, assumendo la violazione delle distanze legali previste dal piano regolatore generale del Comune, chiesero la sospensione dei lavori ex art. 1171 c.c. e poi la riduzione in pristino delle opere già realizzate. Il giudice di primo grado accolse la domanda; in appello la sentenza fu dichiarata nulla per omessa comunicazione dell'ordinanza di rimessione in istruttoria, ma la Corte territoriale decise nel merito: ritenne inapplicabile il PRG perché non ancora approvato dall'autorità regionale al momento dei lavori, applicò quindi l'art. 873 c.c. e ordinò l'arretramento solo di una tettoia che fronteggiava il fabbricato degli attori, rigettando il resto e anche la domanda riconvenzionale. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 111 Cost. sulla nullità dichiarata dal giudice d'appello, sostenendo che l'annotazione del cancelliere "fatto avviso" provasse la comunicazione dell'ordinanza; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. e dell'art. 101 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità del PRG, nonostante le parti lo avessero pacificamente assunto come norma integrativa delle distanze e senza contraddittorio sul punto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stato considerato che le parti, il CTU e un certificato urbanistico avrebbero confermato l'applicabilità del PRG e l'esecutività della delibera di adozione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata prova della comunicazione dell'ordinanza istruttoria aveva effettivamente pregiudicato il contraddittorio, determinando la nullità della sentenza di primo grado; ha respinto il secondo perché non si era formato alcun giudicato interno sulla questione delle distanze e, comunque, il giudice d'appello poteva e doveva individuare d'ufficio la norma applicabile, senza che la decisione violasse l'art. 101 c.p.c., trattandosi di questione di puro diritto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la qualificazione giuridica della disciplina urbanistica e la valutazione di elementi istruttori. La Corte ha inoltre ribadito che le prescrizioni del PRG acquistano efficacia come norme integrative dell'art. 873 c.c. solo con l'approvazione regionale, non essendo sufficiente la sola adozione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    invocato per la sospensione dei lavori intrapresi sul fondo vicino, quale tutela possessoria cautelare in presenza di pregiudizio derivante da opere edilizie

  • art. 873 c.c.

    costituisce la disciplina legale delle distanze tra costruzioni applicabile in difetto di una valida normativa urbanistica integrativa

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto di citazione, ove sussistente, è sanata dalla costituzione del convenuto secondo la disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 176, secondo comma, c.p.c.

    impone la comunicazione alle parti costitute delle ordinanze istruttorie pronunciate fuori udienza; la sua omissione può determinare nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 159 c.p.c.

    gli atti successivi dipendenti da un provvedimento nullo ne subiscono la nullità conseguente

  • art. 101 c.p.c.

    la mancata instaurazione del contraddittorio su una questione di puro diritto non determina di per sé nullità della decisione; la nullità è rilevante se la questione è di fatto o mista e la parte indica il concreto pregiudizio difensivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia e al divieto di decisione oltre i limiti della domanda o delle questioni devolute

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sulla disciplina applicabile alle distanze

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale fondamento dell'autorità del giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non per omissione di singoli elementi istruttori o per contestazioni sulla valutazione giuridica della fattispecie

  • art. 372 c.p.c.

    in sede di legittimità sono ammissibili solo i documenti nei limiti previsti dalla norma; il certificato urbanistico prodotto non rientrava tra quelli producibili

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto l'obbligo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La mancata comunicazione alla parte costituita di un'ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza può determinare la nullità del provvedimento e degli atti successivi solo se ha concretamente leso il diritto di difesa; il pregiudizio è integrato, ad esempio, quando la parte non partecipa all'udienza di prosecuzione.
  • L'annotazione generica del cancelliere non è di per sé sufficiente a provare, con certezza, l'avvenuta comunicazione del provvedimento se non consente di verificare il modo, il destinatario e la ricezione effettiva.
  • Il giudicato interno non si forma sulla singola circostanza di fatto isolata, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l'impugnazione che investe uno di questi elementi riapre la cognizione sull'intera questione.
  • Il giudice, in base al principio iura novit curia, deve verificare d'ufficio la vigenza e l'applicabilità della norma invocata, indipendentemente dal diverso convincimento delle parti o del consulente tecnico.
  • Le prescrizioni di un piano regolatore incidono sulle distanze legali come norme integrative del codice civile solo dopo l'approvazione dell'autorità regionale competente; la mera adozione non basta a renderle applicabili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende contestazioni sulla valutazione degli elementi istruttori, sulle argomentazioni difensive o sull'interpretazione giuridica della disciplina applicabile.
  • La deduzione di una decisione 'a sorpresa' richiede che la parte indichi specificamente quale difesa concreta avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato sulla questione rilevata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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