Cassazione Civile, Ordinanza n. 21315/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto una porzione di immobile a uso commerciale. La società concedente, dopo l'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni, aveva risolto il contratto prima della dichiarazione di fallimento della utilizzatrice e aveva chiesto la restituzione del bene e l'ammissione al passivo per canoni insoluti, interessi di mora, IVA e indennità per l'occupazione del bene. Il giudice delegato aveva accolto solo la restituzione e ammesso un modesto credito in prededuzione per equo compenso, rigettando il resto dopo compensazione con controcrediti della massa. In opposizione allo stato passivo il tribunale ha applicato, in via analogica, la disciplina dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima del fallimento, escludendo l'applicazione dell'art. 72-quater l.fall. e ritenendo irrilevante la legge n. 124/2017. Con il ricorso per cassazione la società di leasing ha denunciato violazione dell'art. 1526 c.c. e nullità del decreto, sostenendo che la clausola contrattuale prevedeva espressamente, in caso di risoluzione, il pagamento dei canoni scaduti e dei canoni a scadere attualizzati, con detrazione del ricavato dalla vendita del bene, e che il tribunale non aveva considerato tale clausola né la circostanza che l'insinuazione era stata richiesta solo per i canoni già scaduti; inoltre ha contestato la mancata considerazione dell'equo compenso per l'uso del bene fino al fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato si conformasse alla giurisprudenza di legittimità: per i leasing traslativi risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2017 continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c., con impossibilità di applicare l'art. 72-quater l.fall. Inoltre, la clausola contrattuale invocata non era di per sé nulla, ma la ricorrente non aveva allegato nella domanda di insinuazione una stima attendibile del valore di mercato del bene alla data rilevante, elemento necessario per consentire al giudice di valutare l'eventuale eccessività della penale o indennità ai sensi dell'art. 1526, comma 2, c.c. Quanto alla pretesa equo compenso per l'uso del bene prima del fallimento, la Corte ha osservato che tale voce era già stata considerata nella compensazione effettuata dal curatore e recepita dai giudici di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per l'insinuazione al passivo del credito del concedente, che deve formulare una domanda completa e corredata degli elementi necessari alla valutazione del credito stesso.
richiamato per la domanda di restituzione del bene oggetto del leasing nel contesto della verifica del passivo.
per i leasing traslativi risolti prima della legge n. 124/2017 si applica in via analogica; la clausola che attribuisce al concedente le rate pagate non è per sé nulla, ma il giudice può ridurre l'indennità e occorre allegare elementi utili, come la stima del valore di mercato del bene, per valutare l'eccessività della penale.
non si applica alla risoluzione del leasing traslativo avvenuta prima del fallimento; opera solo rispetto allo scioglimento conseguente al fallimento dell'utilizzatore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato.
usato per dichiarare inammissibile il ricorso, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 1, commi 136-140, L. 124/2017
la disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, la disciplina applicabile resta quella ricavata in via analogica dall'art. 1526 c.c.; non si applica l'art. 72-quater l.fall. quando la risoluzione è anteriore al fallimento dell'utilizzatore.
- La clausola contrattuale che preveda, in caso di risoluzione, la trattenuta dei canoni o il pagamento dei canoni scaduti e a scadere non è automaticamente nulla; tuttavia il giudice conserva il potere di ridurre l'indennità ex art. 1526, comma 2, c.c. secondo le circostanze.
- Il concedente che voglia insinuare al passivo un credito derivante dalla risoluzione del leasing traslativo deve formulare una domanda completa, allegando anche una stima attendibile del valore di mercato del bene o il ricavato della sua diversa allocazione, così da consentire la verifica dell'eventuale eccessività della pretesa.
- La domanda di equo compenso per l'uso del bene sino al fallimento può essere neutralizzata attraverso la compensazione con controcrediti della procedura, se tale voce è già stata considerata nel progetto di stato passivo e recepita dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare doglianze già confutate dalla giurisprudenza consolidata, senza una specifica e puntuale censura della qualificazione giuridica posta a base della decisione impugnata.
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