Cassazione Civile, Ordinanza n. 19803/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso solo in parte la legittimità di un avviso di accertamento per IRPEG e IRAP relativo all’anno d’imposta 2000, con riferimento a un contributo regionale percepito dalle imprese di autotrasporto pubblico locale. Con l’unico motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 10, comma 3, L. 212/2000, lamentando che la sentenza impugnata non si fosse pronunciata sull’inapplicabilità delle sanzioni ai fini IRAP, nonostante la violazione fosse, a suo dire, connessa a obiettive condizioni di incertezza normativa. La Corte rilevava però che tale questione non risultava trattata né in appello né, secondo la narrativa del ricorso, in primo grado; richiamava inoltre il principio per cui in cassazione non possono proporsi questioni nuove e che l’esimente per obiettiva incertezza normativa, per la sua autonomia, deve essere dedotta espressamente e non può essere desunta implicitamente dall’impugnazione dell’atto impositivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse nuova, perché non risultava devoluta al giudice di merito, e che la contribuente non avesse assolto all’onere di indicare specificamente in quale atto precedente la questione fosse stata dedotta. Ha inoltre ribadito che l’esimente per obiettiva incertezza normativa non può essere rilevata d’ufficio e richiede una domanda autonoma ed espressa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia, ma la censura è dichiarata inammissibile perché riferita a una questione nuova non devoluta nei gradi di merito
l’esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa è considerata questione autonoma che deve essere dedotta espressamente e non può essere rilevata d’ufficio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
è evocato quale fondamento formale del motivo di ricorso, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità per novità della questione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- In cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d’ufficio.
- Chi deduce in cassazione la novità della questione ha l’onere di allegare non solo che essa sia stata proposta nel merito, ma anche di indicare specificamente in quale atto processuale ciò sia avvenuto, così da consentire il controllo ex actis.
- L’esimente fondata sull’obiettiva incertezza normativa in materia tributaria ha natura autonoma rispetto all’impugnazione dell’atto impositivo: non si presume né si desume implicitamente, ma deve essere formulata con specifica domanda o deduzione.
- Il giudice di merito non può pronunciarsi d’ufficio sull’esimente da obiettiva incertezza normativa, trattandosi di questione che richiede una deduzione espressa della parte interessata.
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