Cassazione Penale, Ordinanza n. 10721/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per il porto di un coltello. La Corte d'appello, riformando solo in parte la sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato contestato riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma ha confermato il resto della decisione, compresa la confisca del coltello. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto due censure: da un lato, ha contestato la confisca del coltello sostenendo che, essendo l'imputato stato prosciolto, la misura non potesse essere disposta; dall'altro, ha censurato il mancato esame della questione se il fatto costituisse reato, valorizzando dichiarazioni dell'imputato circa l'utilizzo dell'auto a noleggio da parte della madre, ma tale argomento risultava già disatteso dai giudici di merito, i quali avevano rilevato che l'imputato non aveva fornito giustificazioni nell'immediatezza del controllo e che aveva cercato di dileguarsi alla vista della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nei reati concernenti armi, la confisca del bene è obbligatoria anche quando l'imputato sia prosciolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., restando esclusa solo nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché sollevava doglianze di merito non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la giustificazione del fatto e valorizzato il comportamento dell'imputato che tentò di allontanarsi alla vista della polizia giudiziaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice relativa al porto del coltello; il proscioglimento in appello è intervenuto per particolare tenuità del fatto, non per insussistenza del fatto
la particolare tenuità del fatto comporta non punibilità, ma non esclude la confisca obbligatoria nei reati concernenti le armi
non espressamente citato nel testo, ma la confisca è qualificata come misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria per i reati concernenti le armi; il riferimento normativo alla confisca è ricavabile dalla motivazione
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nei reati concernenti le armi la confisca del bene è misura obbligatoria e si applica anche quando l'imputato sia prosciolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; essa è esclusa solo se vi è assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
- La censura in cassazione che riproponga questioni di fatto già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità non sono esaminabili doglianze che si risolvano in una diversa lettura del fatto storico quando la sentenza impugnata abbia già motivatamente escluso le giustificazioni addotte dall'imputato e valorizzato elementi fattuali contrari alla tesi difensiva.
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