Cassazione Penale, Sentenza n. 5633/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 159-161 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sospesa la prescrizione per un "legittimo impedimento" dell'imputato in occasione del rinvio dell'udienza del 24/01/2018 (rinvio dovuto all'impossibilità di collegamento in videoconferenza dal sito in Germania dove l'imputato era ristretto) quando invece la causa del rinvio sarebbe da ascrivere al Tribunale e non all'imputato; 2) vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., deducendo che la Corte d'appello aveva motivato in maniera scarna il diniego delle attenuanti generiche e che invece ne sarebbe dovuto risultare il riconoscimento (per scarsa offensività del fatto e collaborazione processuale).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, indipendentemente dalla soluzione della prima questione di diritto proposta, il reato era già estinto per prescrizione. Il fatto era commesso il 24/07/2014; il termine massimo di prescrizione è quindi maturato il 24/01/2022; alle sospensioni non contestate (complessivi 315 giorni) e anche aggiungendo i 60 giorni relativi al rinvio contestato, la prescrizione risulta comunque intervenuta. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; non sono emerse ragioni per un proscioglimento nel merito. P.Q.M.: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato nella sentenza di merito nella qualificazione del reato per la relativa imputazione; non inciso sul tema della prescrizione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma del Testo Unico sugli stupefacenti applicata per la contestazione (coltivazione e detenzione ai fini di spaccio); oggetto del giudizio di merito ma non decisiva per la decisione di Cassazione sulla prescrizione.
Riguardano i termini di prescrizione e le cause di sospensione/interruzione. La censura verteva sul fatto che la Corte di appello avesse qualificato come sospensione a carico dell'imputato il rinvio per mancato collegamento in videoconferenza; la Cassazione ha evitato di decidere il punto sostanziale perché, anche tenendo conto del periodo contestato (60 giorni), la prescrizione era comunque maturata.
Norma sulle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava insufficiente motivazione del diniego delle attenuanti da parte della Corte d'appello; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito tale censura in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
Prevede l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto e non risultano ragioni per il proscioglimento nel merito. È la norma applicata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata quale principio consolidato che, in presenza di estinzione del reato per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio salvo che emergano ragioni per il proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con tutte le sospensioni riconosciute: se, anche aggiungendo periodi contestati, il termine è comunque decorso, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato senza esaminare le censure di merito.
- La qualificazione di un rinvio processuale come "sospensione" della prescrizione per "legittimo impedimento" dell'imputato richiede elementi probatori sulla tempestiva richiesta o adesione dell'imputato; se il rinvio è attribuibile all'ufficio giudiziario potrebbe non sospendere la prescrizione a carico dell'imputato.
- Quando la prescrizione è maturata, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo che dalle decisioni di merito emerga una ragione per proscioglimento nel merito.
- Le censure sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento di attenuanti generiche restano rilevanti solo se il reato non è estinto; in presenza di estinzione per prescrizione l'analisi di tali censure può rimanere sostanzialmente superflua.
- Difensori e parti devono puntualmente documentare e registrare le istanze di rinvio o opposizione al rinvio (in particolare per collegamenti da sedi estere o videoconferenze), perché la loro mancata prova può avere riflessi sul computo della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5504/2024 del 08/02/2024
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5505/2024 del 08/02/2024
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5508/2024 del 08/02/2024
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5509/2024 del 08/02/2024
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5510/2024 del 08/02/2024
- Sentenza penale · 8 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5511/2024 del 08/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →