Cassazione Civile, Ordinanza n. 11831/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito del riclassamento per microzone disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, all’unità immobiliare di proprietà della contribuente situata nella microzona "Parioli" veniva attribuita la categoria A/1, classe 4. La contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il riclassamento e carente di motivazione l’avviso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la CTR Lazio lo dichiarava inammissibile perché la notificazione dell’atto di appello era stata eseguita da un soggetto privato (Nexive), non abilitato all’epoca, e dunque ritenuta inesistente e non sanabile. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulle notificazioni nel processo tributario e del codice di rito, sostenendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento dovesse considerarsi modalità equiparata alle notifiche postali ex art. 149 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 156 c.p.c., deducendo che la costituzione in giudizio della controparte avesse comunque raggiunto lo scopo dell’atto, sanando il vizio notificatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la notificazione dell’appello effettuata tramite operatore privato privo di titolo abilitativo come notifica nulla, non inesistente, e ha riconosciuto che la costituzione dell’appellata ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo. Tuttavia, ha affermato che tale sanatoria opera ex nunc e non consente di superare la decadenza dall’impugnazione, poiché il termine semestrale per proporre appello era già scaduto prima della costituzione dell’appellata. Di conseguenza, l’appello restava inammissibile per tardività. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
richiamato come base normativa del riclassamento catastale per microzone
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’equiparazione delle modalità di notifica nel processo tributario
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti processuali nel rito tributario
richiamato per il termine lungo di impugnazione e la verifica della tempestività dell’appello
richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo
richiamato come modello di notificazione a mezzo del servizio postale
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per collegare la tempestività dell’impugnazione al momento della spedizione/notifica
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a fondamento della necessità di certezza legale nelle notificazioni processuali
d.l. n. 58 del 31.3.2011
citato nel testo come fonte normativa richiamata dalla ricorrente, ma non ulteriormente sviluppato
richiamata come discrimine temporale del nuovo regime delle notifiche tramite operatori privati
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo, nel regime previgente alla riforma del 2017, è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione del destinatario per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria ha efficacia ex nunc e non neutralizza l’eventuale decadenza già maturata.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, quando manca la certezza legale sulla data di consegna dell’atto all’agente notificatore, non può farsi leva su tale momento per verificare il rispetto del termine; rileva solo una data certa di ricezione da parte del destinatario, ove desumibile dalla sua costituzione.
- Nel processo tributario, la verifica dell’ammissibilità dell’appello notificato in modo invalido va distinta dalla questione della sanatoria del vizio: la prima resta negativa se, al momento della sanatoria, il termine per impugnare era già spirato.
- Le notificazioni processuali richiedono certezza pubblica e poteri certificativi dell’operatore, perché incidono su diritti di difesa e sul giusto processo.
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