Cassazione Civile, Ordinanza n. 18691/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituzione di somme erogate a titolo di ASPI/MiniASPI, liquidate nel marzo 2013, ritenute indebite perché la beneficiaria si sarebbe rioccupata in un periodo preclusivo al diritto. La interessata ha proposto azione di accertamento negativo del credito restitutorio, sostenendo che l'ente non avesse provato né l'effettiva percezione delle somme indicate, né la loro riferibilità al periodo maggio-settembre 2013, e che fosse stato erroneamente invertito l'onere probatorio. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d'appello dato per provato il pagamento di Euro 3.019,50 senza prova dell'INPS e travisando il valore dell'estratto contributivo; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché sarebbe stato negato il diritto all'indennità senza che l'INPS dimostrasse l'estinzione del diritto e senza considerare l'assolvimento dell'onere probatorio della ricorrente; (3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'effettiva percezione delle somme asseritamente indebite e alla loro imputazione. La Corte d'appello aveva invece confermato il rigetto della domanda rilevando la mancata contestazione della rioccupazione, circostanza poi risultata anche dall'estratto contributivo, e la conseguente perdita del diritto all'indennità dal momento della nuova occupazione, con legittimità del recupero dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio e l'accertamento dei fatti compiuti dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; ha inoltre rilevato la presenza di una doppia decisione conforme e la carenza di specificità del ricorso, non essendo stati integralmente riportati i documenti richiamati. La Corte ha anche osservato che dal controricorso emergeva l'accertamento del pagamento delle somme sul conto corrente e che la stessa ricorrente ammetteva di avere ricevuto un importo, seppur riferito a un diverso periodo. In conseguenza dell'inammissibilità, non ha liquidato le spese secondo soccombenza richiamando l'art. 152 disp. att. c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ricava una censura ammissibile, poiché le doglianze miravano a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
Invocato per lamentare l'erronea considerazione di fatti non provati; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Invocato per contestare il valore probatorio attribuito all'estratto contributivo; la Corte ha escluso che si trattasse di un errore censurabile nei limiti dedotti, trattandosi di valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di ricorso per cassazione evocata per la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà rivolte al merito della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità, qualificando i motivi come contestazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come unico spazio residuo di sindacato sul fatto; la Corte ha ritenuto comunque non deducibile il vizio in presenza di doppia conforme e per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in combinato con l'art. 2697 c.c.; la Corte non ha ravvisato violazioni processuali idonee a sovvertire l'accertamento di merito.
Richiamato per la distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove.
Richiamato per escludere la liquidazione delle spese secondo soccombenza, in ragione della documentazione sulla condizione economica presente sin dal grado di appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento dei fatti, riservati al giudice di merito.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare, in realtà, l'accertamento fattuale o la valutazione del materiale istruttorio compiuti dai giudici di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la censura sia in presenza di una doppia decisione conforme e non sia formulata con sufficiente specificità, anche sotto il profilo della completa riproduzione degli atti e documenti rilevanti.
- Quando il giudice di merito ha accertato l'indebita percezione di somme previdenziali e la perdita del diritto alla prestazione per rioccupazione, la domanda di accertamento negativo del credito restitutorio può essere rigettata; tuttavia, in cassazione non può essere rimesso in discussione il fatto storico se la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione probatoria.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato; la regolazione delle spese può essere esclusa quando ricorrano le condizioni richiamate dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18644/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18647/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18658/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18660/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18662/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18663/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →