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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35176/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una sanzione amministrativa per violazione del limite di velocità, contestata da un automobilista che aveva opposto il verbale sostenendo di non aver potuto vedere la segnaletica del limite a causa della presenza di un autocarro con rimorchio lungo la carreggiata. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello il tribunale ha confermato il rigetto ritenendo che l’interessato non avesse provato una situazione di ignoranza incolpevole idonea a integrare la buona fede ex art. 3 l. n. 689/1981. Il ricorrente ha proposto due motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.: con il primo ha lamentato l’omesso esame della posizione del veicolo rispetto al cartello al momento della presunta infrazione, deducendo che ciò gli avrebbe impedito di accertare il limite; con il secondo ha denunciato l’omesso esame dello stato dei luoghi, sostenendo che l’area non avrebbe potuto essere qualificata come centro abitato e quindi assoggettata al limite di 50 km/h.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che il tribunale aveva fondato il rigetto dell’opposizione sul rilievo decisivo dell’inadempimento dell’onere probatorio gravante sull’opponente: questi non aveva dimostrato l’esistenza di elementi positivi, esterni e incolpevoli, idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. La presenza del mezzo pesante, tale da impedire temporaneamente la visibilità dei segnali, è stata considerata insufficiente a escludere la colpa, poiché l’automobilista, prima di sorpassare, avrebbe dovuto comunque verificare la disciplina della circolazione o astenersi dalla manovra. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha disposto nulla sulle spese per mancata difesa dell’intimato, dando inoltre atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, codice della strada

    superando di 26 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, pari a 50 km/h

    norma sostanziale violata dal conducente, posta a fondamento della sanzione amministrativa

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    per le violazioni sanzionate in via amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa

    comporta una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato; grava sull’autore della violazione l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa e in presenza di una buona fede incolpevole

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.

    il ricorrente ha utilizzato il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    parametro di quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative, la coscienza e volontà della condotta illecita determinano una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione; non è l’amministrazione a dover provare specificamente dolo o colpa.
  • L’esimente della buona fede rileva solo se l’agente prova l’esistenza di elementi positivi, esterni alla propria condotta, idonei a ingenerare un convincimento incolpevole e inevitabile della liceità del comportamento.
  • La mera temporanea mancanza di visibilità della segnaletica, senza prova di un oggettivo fattore esterno non evitabile con l’ordinaria diligenza, non basta a escludere la colpa dell’autore della violazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello sull’assenza di prova dell’elemento esimente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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