Cassazione Civile, Ordinanza n. 12843/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un investitore, titolare di conto deposito titoli presso l’istituto di credito, aveva acquistato nel 1999 obbligazioni della Repubblica Argentina per un valore nominale di euro 21.000, sostenendo di esser stato indotto all’operazione dall’addetto della banca. In primo e secondo grado aveva chiesto di accertare la nullità dell’ordine di acquisto per mancanza del contratto quadro e, in subordine, la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi attivi e passivi previsti dalla disciplina dell’intermediazione finanziaria, oltre che per asserito conflitto di interessi e violazione dei principi di correttezza e buona fede. La Corte d’appello aveva rigettato le domande rilevando, in sintesi, che il contratto di intermediazione era stato sottoscritto, che la banca aveva raccolto le informazioni sul cliente e consegnato la documentazione informativa, che l’ordine era stato impartito per iscritto, che le cedole erano state regolarmente accreditate e che, al momento dell’acquisto, il default argentino non era ragionevolmente prevedibile. Nel ricorso per cassazione il cliente ha articolato tre motivi: violazione di norme su correttezza, buona fede, obblighi informativi e disciplina Consob/TUF, contestando l’adempimento della banca; violazione di norme sulla prova dell’adempimento e sugli obblighi di informazione specifica in relazione ai bond sovrani esteri; violazione delle stesse norme per avere la banca agito in conflitto di interessi e non aver avvertito del rischio di crisi dell’emittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi istruttori e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti. In particolare, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto su un accertamento di fatto circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e sull’assenza di prova della prevedibilità del default argentino al momento dell’acquisto; le doglianze del ricorrente non attaccavano specificamente tale ratio decidendi, ma si limitavano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie e della disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 58/1998
richiamato come base della dedotta nullità dell’ordine per mancanza del contratto quadro; la Corte non affronta il merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile
richiamato come fonte degli obblighi informativi dell’intermediario; la Corte ribadisce che, in sede di legittimità, non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato per l’obbligo di informazione attiva dell’intermediario
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato per gli obblighi informativi e di adeguatezza dell’operazione
richiamato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto
richiamato quale parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto
richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione all’inadempimento contrattuale
richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla gravità dell’inadempimento
richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale dell’intermediario e all’onere di provare l’adempimento
richiamato come norma sull’onere della prova nella responsabilità contrattuale da intermediazione finanziaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere veicolata attraverso la contestazione della ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove
richiamato per l’esigenza di specifiche argomentazioni a sostegno della dedotta violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
richiamato come discrimine temporale rispetto alla disciplina previgente degli obblighi informativi
Reg. CE n. 1060/2009
richiamato dal ricorrente in tema di rating, senza che ciò conduca all’accoglimento del motivo
Reg. UE n. 462/2013
richiamato dal ricorrente in tema di rating
direttiva 2003/71/CE
richiamata dal ricorrente in tema di prospetto e informazione finanziaria
Regolamento CE n. 809/2004
richiamato dal ricorrente in tema di prospetto e informazione finanziaria
Regolamento UE n. 1095/2010
richiamato dal ricorrente in tema di vigilanza e rating
richiamato dal ricorrente senza rilevanza decisiva ai fini del giudizio
Regolamento n. 16190/2007
richiamato dal ricorrente senza rilevanza decisiva ai fini del giudizio
Direttiva n. 93/22/CEE
richiamata come fonte sovranazionale degli obblighi dell’intermediario
art. 4 Regolamento CE n. 1060/2009
richiamato dal ricorrente in relazione ai rating
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In materia di intermediazione finanziaria, l’investitore che agisca per responsabilità contrattuale deve allegare specificamente l’inadempimento dell’intermediario e provare danno e nesso causale; l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento degli obblighi di informazione e diligenza.
- L’obbligo informativo dell’intermediario, per operazioni su titoli esteri, deve riguardare il rischio specifico dell’operazione e le prospettive dell’emittente al momento dell’acquisto; tuttavia la responsabilità non può essere affermata se il giudice di merito accerta, con valutazione insindacabile nei limiti di legittimità, che al tempo dell’operazione non vi erano elementi conosciuti o conoscibili che facessero prevedere il default.
- La censura in cassazione deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull’accertato adempimento informativo e sull’assenza di prevedibilità della crisi dell’emittente, il ricorso che si limiti a opporre una diversa lettura dei dati probatori è inammissibile.
- In tema di intermediazione finanziaria, la prova dell’informativa resa al cliente può essere desunta dal complesso degli elementi documentali e comportamentali valutati dal giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
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