Cassazione Civile, Ordinanza n. 07162/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso all’avvocato che assisteva una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non provato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che il giudice avesse valorizzato soltanto il dato informatico SICID, non idoneo a dimostrare la comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo della Procura secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che fosse stato erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, anche a prescindere dalla questione della ritualità o meno della comunicazione del decreto, l’opposizione era comunque tardiva perché proposta oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Ha quindi confermato la conclusione di tardività dell’opposizione, correggendo in parte la motivazione del giudice di merito. Non ha pronunciato sulle spese, sia perché il ricorrente è la Procura della Repubblica, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia per la mancata costituzione difensiva degli intimati. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a termini di impugnazione e, secondo la Corte, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando manchi la comunicazione del provvedimento.
Si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il termine, nella formulazione ratione temporis applicabile, rende tardiva l’opposizione proposta oltre sei mesi dal deposito del provvedimento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi non sono stati ritenuti idonei a scalfire la declaratoria di tardività dell’opposizione.
Invocato per contestare la ritualità della comunicazione, ma ritenuto non decisivo ai fini del giudizio di legittimità poiché l’opposizione era comunque tardiva oltre il termine lungo.
La Corte esclude che la questione dell’onere probatorio sulla conoscibilità effettiva del provvedimento possa mutare l’esito, essendo già decorso il termine lungo per impugnare.
Richiamato per analogia attraverso la giurisprudenza costituzionale, in funzione di omogeneità di rito e di esigenza di prevedere un termine certo per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, in difetto di comunicazione rituale del provvedimento, resta comunque soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- Quando il termine lungo per impugnare è spirato, le contestazioni sulla ritualità della comunicazione o sulla prova della effettiva conoscibilità del provvedimento non sono idonee a rendere tempestiva l’opposizione.
- La certezza dei rapporti processuali richiede che anche i provvedimenti emessi in procedimenti sommari o incidentali siano assoggettati a un termine finale di impugnazione, così da evitare impugnazioni senza limiti temporali.
- Se il giudice di merito fonda la tardività sia sulla comunicazione del provvedimento sia, in via sostanziale, sul decorso del termine lungo, la censura che investe solo il profilo comunicativo non incide sul decisum.
- Nel procedimento di cassazione, il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono in grado di superare una ratio decidendi autonoma e sufficiente fondata sulla tardività dell’impugnazione.
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