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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28032/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato in base a un decreto ingiuntivo relativo al prezzo di una compravendita immobiliare. La parte intimata si è opposta al precetto deducendo l'estinzione del debito per compensazione con un controcredito che assumeva incorporato in un assegno, il quale sarebbe stato consegnato privo di data e intestazione a titolo di garanzia nell'ambito di pregresse pattuizioni tra le parti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che, anche secondo la stessa ricostruzione dell'opponente, il controcredito fosse già esistente al momento della vendita e quindi dovesse essere fatto valere, come fatto estintivo deducibile, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo stato allora tempestivamente opposto. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: violazione dell'art. 615 c.p.c. e delle norme sull'assegno e sulla compensazione, sostenendo che non si trattasse dei limiti dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, ma dell'opponibilità di un controcredito cartolare; che il credito sarebbe sorto solo dopo la condotta abusiva del creditore e dopo l'acquisizione del titolo; che l'assegno varrebbe comunque come promessa di pagamento; che non si contestava il credito del decreto ingiuntivo ma si faceva valere un controcredito insorto successivamente; violazione dei doveri di correttezza e buona fede; omessa pronuncia e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto proposta una domanda diversa da quella effettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'anteriorità del controcredito estintivo rispetto al termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo e sulla conseguente preclusione derivante dal giudicato formatosi sul punto deducibile e non dedotto. La Corte ha escluso che la consegna successiva dell'assegno o la qualificazione della domanda potessero scalfire tale ragione decisoria; ha inoltre osservato che l'interpretazione della domanda non integra di per sé nullità della sentenza e che non vi era omessa pronuncia, avendo la decisione di appello coperto tutti i profili dell'opposizione con la ragione assorbente richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito con condanna della parte ricorrente alle spese, oltre agli effetti di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti estintivi o preclusi che dovevano essere fatti valere tempestivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il titolo esecutivo è giudiziale e il fatto era già deducibile.

  • art. 5 r.d. n. 1736 del 1933

    Richiamato dalla ricorrente in tema di assegno; la Corte non lo ritiene decisivo perché la questione viene assorbita dalla preclusione relativa al controcredito già esistente.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per sostenere la compensazione; la Corte non accoglie la censura perché il controcredito era già deducibile in sede monitoria.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato per la compensazione; la Corte ribadisce che il fatto estintivo, se già esistente, andava fatto valere tempestivamente nel giudizio sul decreto ingiuntivo.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per valorizzare la promessa di pagamento contenuta nell'assegno; la Corte non affronta il merito perché la censura non coglie la ratio decisoria.

  • art. 2003 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 1988 c.c. dalla ricorrente; non incide sulla decisione finale per la stessa ragione di inammissibilità.

  • art. 1 r.d. n. 1736 del 1933

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina dell'assegno; non rilevante ai fini dell'esito in presenza della preclusione processuale affermata dalla Corte.

  • art. 2 r.d. n. 1736 del 1933

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione decisiva per il rigetto in rito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato per dedurre un abuso o un comportamento contrario a correttezza e buona fede; il motivo resta assorbito/inammissibile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per lamentare un vizio processuale; la Corte esclude che vi sia nullità della sentenza o omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la Corte afferma che la sentenza di merito ha comunque deciso su tutti i profili rilevanti dell'opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla preclusione derivante dall'anteriorità di un fatto estintivo rispetto al termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorso per cassazione deve confrontarsi direttamente con tale ratio, altrimenti è inammissibile.
  • Un controcredito già esistente al momento rilevante per l'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere poi riproposto in sede di opposizione all'esecuzione per superare il giudicato formatosi sul fatto deducibile e non dedotto.
  • La mera deduzione che un titolo cartolare o una promessa di pagamento sia stata consegnata successivamente non vale a trasformare in nuovo un credito che, secondo la stessa prospettazione di parte, era già esistente in precedenza.
  • L'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito non integra, di per sé, vizio di nullità della sentenza; perché vi sia omessa pronuncia occorre che il giudice abbia effettivamente trascurato una domanda o eccezione autonomamente decisiva.
  • In cassazione le censure devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; motivi che presuppongano un diverso fondamento decisionale sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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