Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un'infermiera del pronto soccorso che chiedeva di essere inquadrata nella categoria Ds con decorrenza 1 settembre 2003. La lavoratrice sosteneva che l'azienda sanitaria avesse già riconosciuto, con delibera del 2006, l'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, e che ciò dovesse comportare il passaggio automatico alla fascia Ds. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del c.c.n.l. comparto sanità 2001 e dell'art. 19, comma 1, lett. b) e c), del c.c.n.l. 2004, oltre a violazione dell'art. 324 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il riconoscimento aziendale delle funzioni di coordinamento avrebbe imposto l'inquadramento superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il meccanismo di attribuzione dell'indennità di coordinamento e del successivo inquadramento in Ds presuppone, nel regime di prima applicazione, che il lavoratore fosse già in categoria D al 31 agosto 2001 oppure, per il personale proveniente dalla categoria C, che vi fosse un formale riconoscimento dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento secondo i presupposti previsti dal contratto collettivo. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che la ricorrente era ancora in categoria C alla data rilevante e che il riconoscimento delle funzioni di coordinamento interveniva solo dal 1 settembre 2001, con conseguente esclusione del passaggio automatico in Ds. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità 2001
Disciplina l'indennità di funzione di coordinamento, distinguendo tra regime a regime e prima applicazione; per il personale proveniente dalla categoria C non opera un automatismo, essendo necessario un riconoscimento formale e una valutazione aziendale coerente con l'organizzazione del servizio.
art. 19, comma 1, lett. b) e c), c.c.n.l. 19 aprile 2004
Il passaggio al livello Ds per chi ha già ottenuto l'indennità di coordinamento opera solo per il personale in categoria D alla data rilevante; per gli altri la progressione richiede requisiti di anzianità e procedure selettive aziendali.
La ricorrente lo invocava come parametro di censura, ma la Corte non ne ha tratto un'autonoma ratio decisoria rilevante nella definizione della controversia.
art. 8, commi 4 e 5, c.c.n.l. Comparto sanità 2001
È richiamato come base per il riconoscimento formale dell'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento al personale proveniente dalla categoria C.
art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001
Per il personale non beneficiario della prima applicazione dell'indennità di coordinamento, la progressione si fonda su anzianità e criteri stabiliti dall'azienda mediante procedure selettive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel comparto sanità, il riconoscimento dell'indennità di coordinamento e del correlato inquadramento superiore non può essere desunto in via automatica dal mero svolgimento di mansioni di coordinamento quando il contratto collettivo richieda, per la prima applicazione, specifici requisiti soggettivi e un formale riconoscimento aziendale.
- Per l'attribuzione dell'indennità di coordinamento al personale proveniente dalla categoria C è necessario che l'incarico risulti da una traccia documentale, sia stato conferito da soggetti muniti del potere di conformare la prestazione lavorativa e abbia ad oggetto il coordinamento delle attività di servizio e del personale.
- Il passaggio alla fascia Ds, nella disciplina contrattuale richiamata, presuppone non solo lo svolgimento di reali funzioni di coordinamento, ma anche l'appartenenza alla categoria D alla data contrattualmente rilevante; in mancanza, opera la diversa disciplina della progressione selettiva fondata su anzianità e criteri aziendali.
- Quando il giudice di merito accerta che il riconoscimento formale delle funzioni di coordinamento è successivo alla data di prima applicazione prevista dal contratto, il lavoratore non può invocare il regime agevolato riservato a chi sia già in possesso dei requisiti temporalmente richiesti.
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