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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27598/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

L’attore originario aveva convenuto in giudizio una donna chiedendo la restituzione di euro 159.250,00, che assumeva di averle prestato verbalmente tra ottobre 2005 e marzo 2007 mediante assegni bancari e circolari e pagamenti in contanti. La convenuta contestava l’esistenza del mutuo, eccepiva la prescrizione e deduceva, in subordine, che i versamenti fossero donazioni remuneratorie o adempimento di un’obbligazione naturale, in ragione dell’assistenza prestata all’attore; formulava inoltre domanda riconvenzionale di compensazione per l’arricchimento che questi avrebbe conseguito grazie all’assistenza. Dopo il decesso dell’attore, il giudizio era stato riassunto dalle eredi. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3277/2018, aveva condannato la convenuta a pagare euro 49.250,00 oltre interessi. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1503/2022, pubblicata il 29 giugno 2022, aveva riformato la decisione, rigettato la domanda restitutoria e condannato le attrici alle spese dei due gradi, disponendo la restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata. Le eredi hanno proposto ricorso principale con due motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse escluso in astratto ogni valore, anche indiziario, alla testimonianza de relato ex parte actoris e avesse valutato separatamente gli elementi disponibili, senza considerarli nel loro complesso: in particolare, l’incasso degli assegni il giorno prima dell’acquisto di un immobile e la testimonianza riferita a quanto appreso dal defunto all’epoca della consegna del denaro. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione rispetto alla restituzione di euro 10.750,00 e alla relativa causale. La convenuta ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi: ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata estinzione del giudizio per asserita carenza di prova della qualità di eredi delle attrici; ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2946 e 1399 c.c., sostenendo che la richiesta stragiudiziale di pagamento sottoscritta dal difensore non potesse interrompere la prescrizione senza ratifica del rappresentato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che, pur spettando a chi domanda la restituzione di somme date a mutuo provare sia la consegna sia il titolo dell’obbligo restitutorio, la prova presuntiva debba essere valutata attraverso l’esame complessivo degli indizi e la loro reciproca correlazione, senza scartarli atomisticamente. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva considerato separatamente l’incasso degli assegni e la testimonianza de relato, qualificando quest’ultima come priva di qualsiasi valore, senza verificare se la loro combinazione, insieme alle deduzioni della convenuta circa il diritto di trattenere le somme, potesse sostenere la prova del mutuo. La testimonianza de relato ex parte actoris non ha valore probatorio se considerata isolatamente, ma può concorrere alla prova quando sia corroborata da circostanze o da altre risultanze processuali. Il secondo motivo principale è stato dichiarato assorbito, poiché la Corte d’appello in sede di rinvio dovrà riesaminare anche la questione della restituzione di euro 10.750,00. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile: la censura riguardava una questione processuale e la sentenza d’appello aveva comunque esaminato l’eccezione di estinzione, accertando che le attrici avevano provato la qualità di eredi; la ricorrente incidentale non aveva contestato tale accertamento in modo ammissibile. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato: la richiesta di pagamento stragiudiziale può interrompere la prescrizione se il legale dichiara di agire per il creditore e questi intende avvalersi dell’atto, senza necessità di procura scritta, potendo l’incarico risultare da comportamento univoco e concludente. La Corte ha infine dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    il giudice è tenuto ad articolare il procedimento inferenziale nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva di quelli così individuati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi

    La prova presuntiva richiede prima l’esame di tutti gli indizi e poi la loro valutazione complessiva e reciproca; non è corretto escludere la rilevanza di ciascun indizio valutandolo isolatamente.

  • art. 2697 c.c.

    l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione

    Chi chiede la restituzione di una somma deducendo un mutuo deve provare sia la consegna sia il titolo da cui deriva l’obbligo di restituzione.

  • art. 2946 c.c.

    ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura; può questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti

    L’intimazione stragiudiziale di pagamento può interrompere la prescrizione anche se sottoscritta da un legale o da un incaricato privo di procura scritta, purché risulti che agisce per il creditore e che questi intenda avvalersi dell’atto.

  • art. 1399 c.c.

    ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura; può questa risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti

    Per l’efficacia dell’atto compiuto da un incaricato non è richiesta una procura scritta né una successiva ratifica formale, se il conferimento dell’incarico e l’intenzione del beneficiario di avvalersi dell’atto risultano da comportamenti univoci e concludenti.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra neppure il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di una questione meramente processuale, essendo riferito all’omessa decisione su domande o eccezioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato assorbita la censura relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione, rinviandone l’esame al giudice del rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è stata invocata dalle ricorrenti in relazione alla valutazione della testimonianza e del complesso probatorio, ma la Corte ha fondato l’accoglimento sulla necessità di valutare complessivamente gli indizi ai sensi dell’art. 2729 c.c.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La norma è stata richiamata nel motivo principale in relazione alla motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha accolto la censura per l’omessa valutazione complessiva degli elementi indiziari.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri dei motivi di ricorso; la Corte ha accolto la censura principale relativa alla valutazione atomistica della prova presuntiva e ha deciso le censure incidentali secondo i rispettivi profili di ammissibilità e fondatezza.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La disposizione è richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo dell’obbligo restitutorio; la sola prova della consegna non dimostra necessariamente il mutuo.
  • Quando la prova del titolo è affidata a presunzioni, il giudice deve esaminare tutti gli indizi disponibili e valutarli congiuntamente e reciprocamente, verificando se la loro combinazione consenta una prova presuntiva; è illegittima la valutazione atomistica che escluda ciascun indizio solo perché, isolatamente considerato, equivoco o insufficiente.
  • La testimonianza de relato ex parte actoris, considerata da sola, non ha valore probatorio neppure indiziario; può tuttavia concorrere alla prova se è corroborata da circostanze intrinseche o da altre risultanze processuali idonee a sostenerne la credibilità.
  • Se, dopo la prova della consegna di una somma, il destinatario non deduce una causa idonea a giustificarne la ritenzione, il rigetto della domanda restitutoria per mancata prova della pattuizione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze concrete.
  • L’intimazione stragiudiziale ad adempiere può essere validamente compiuta da un legale, mandatario o incaricato senza procura scritta, quando risulti che l’atto è stato compiuto per il creditore e questi intenda avvalersene; l’incarico può risultare da un comportamento univoco e concludente.
  • L’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito e non l’omesso esame di una questione puramente processuale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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