Cassazione Penale, Ordinanza n. 30840/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte di appello alla pena di sei mesi di arresto e 5.000 euro di ammenda per gestione illecita di rifiuti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge lamentando l'erronea individuazione del momento consumativo del reato ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, sostenendo che il fatto dovesse essere retrodatato in base a una tesi dell'abbandono dei rifiuti. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura introduceva una tesi fattuale non dedotta in appello e quindi non proponibile in sede di legittimità, a fronte peraltro di un'imputazione che descriveva il fatto come accertato il 19 dicembre 2019 e con carattere di permanenza. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto non consentita la censura perché diretta contro una valutazione di trattamento sanzionatorio sorretta da motivazione congrua e non illogica; la Corte territoriale aveva infatti escluso l'art. 131-bis c.p. per difetto sia della non abitualità della condotta, alla luce di quattro condotte illecite della stessa specie, sia della minima offensività, tenuto conto dell'eterogeneità e quantità dei rifiuti e del rischio di contaminazione del suolo e sottosuolo desumibile dalla presenza di percolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice posta a base della condanna per gestione illecita di rifiuti; la sentenza di merito l'ha applicata a una condotta avente carattere di permanenza
art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
norma richiamata in contestazione in relazione alla disciplina dei rifiuti, quale parametro della condotta illecita oggetto di accertamento
la causa di non punibilità è stata esclusa perché mancavano sia la non abitualità della condotta sia la particolare tenuità/offensività del fatto
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che presuppongano una ricostruzione fattuale diversa e non devoluta nei gradi di merito, quando la nuova tesi avrebbe dovuto essere prospettata già in appello.
- La deduzione sulla decorrenza della prescrizione non può essere introdotta in cassazione mediante un fatto storico nuovo o una diversa qualificazione della condotta non esaminata dal giudice di merito.
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una verifica congiunta della non abitualità della condotta e della minima offensività complessiva del fatto; la presenza di più condotte illecite della stessa specie può escludere la non abitualità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice può valorizzare, nel senso della non tenuità, l'eterogeneità e la quantità dei rifiuti, nonché il concreto rischio di contaminazione ambientale desumibile dalle modalità della condotta.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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