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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26415/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ritiene responsabili del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. e dispone la confisca dell'immobile. Fontenova deduce, fra gli altri motivi: nullità/aspecificità della costituzione di parte civile per revoca della nomina del curatore speciale e difetto di procura; errore nel riconoscere la legittimazione dei soci a costituirsi (art. 2476 c.c.); vizio di valutazione sugli elementi del reato e sul conflitto di interessi; illegittimità della confisca in caso di estinzione per prescrizione (richiamo ad art. 578-bis c.p.p. e giurisprudenza delle Sez. U.); errata individuazione del profitto (dovrebbe essere calcolato al netto della controprestazione). Coccato deduce analoghe censure: contestazione della sussistenza del reato a suo carico (mancata piena prova della consapevolezza e del dolo), criticità sull'applicabilità della confisca all'immobile in capo a terza società acquirente (Falco) e identità del profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso in gran parte aspecifici o infondati e, con argomentazione motivata, ha respinto le censure principali. In sintesi: (i) la doglianza sulla nullità della costituzione di parte civile è ritenuta aspecifica per mancata allegazione documentale; (ii) è confermato il principio secondo cui i soci possono essere "persone offese" e costituirsi civilmente (art. 2476 c.c. e art. 2059 c.c.); (iii) la Corte ha ritenuto correttamente accertati, nella valutazione di merito, gli elementi dell'infedeltà patrimoniale e il concorso di Coccato, con motivazione congrua; (iv) la confisca dell'immobile è stata ritenuta legittima: trattandosi di confisca diretta prevista dall'art. 2641 c.c. (prodotto/profitto del reato) la misura può essere disposta anche in presenza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, alla condizione che l'accertamento della responsabilità sia avvenuto con il contraddittorio e secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità; (v) la nozione di "profitto" è stata ritenuta correttamente estesa all'immobile nel suo complesso, in quanto il contratto è qualificato come "reato-contratto". Complessivamente i ricorsi sono stati rigettati (peraltro alcune doglianze dichiarate inammissibili o aspecifiche) e sono confermate le statuizioni civili e la confisca disposta in favore dello Stato/ai sensi dell'art. 2641 c.c.

Norme richiamate

  • art. 2634 cod. civ.

    Norma che configura l'infedeltà patrimoniale dell'amministratore: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi (conflitto di interessi, dolo specifico e danno patrimoniale alla società) nei confronti degli odierni ricorrenti

  • art. 2641 cod. civ.

    Prevede la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto e dei beni utilizzati per commetterlo nei reati societari: la Corte ha qualificato la confisca dell'immobile come confisca diretta (ripristinatoria) applicabile anche in presenza di estinzione per prescrizione se l'accertamento della responsabilità è adeguato

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della prescrizione sulla confisca; la Corte osserva che la limitazione di retroattività enunciata dalla giurisprudenza di legittimità riguarda soprattutto la confisca per equivalente (di natura sanzionatoria) e non la confisca diretta prevista da norme speciali come l'art. 2641 c.c.

  • art. 240 cod. pen.

    Previsione generale sulla confisca: richiamata per distinguere le diverse forme di confisca e il rapporto con la declaratoria di estinzione del reato

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riferimento normativo usato dalla Corte per il profilo che collega confisca diretta e pronunce di condanna/accertamento; la Corte distingue le ipotesi in cui è necessaria una precedente condanna da quelle regolate da norme speciali come l'art. 2641 c.c.

  • art. 77, 78, 100, 122 cod. proc. pen.

    Norme relative alla nomina del curatore speciale e agli effetti della revoca sulla validità degli atti processuali: la Corte ha ritenuto la doglianza difensiva aspecifica per mancata allegazione degli atti che dimostrino l'invalidità

  • art. 2476 cod. civ.

    Disciplina dei rapporti inerenti l'azione sociale e dei soci: la Corte conferma che il singolo socio può essere persona offesa per il delitto di infedeltà patrimoniale e può agire civilmente (anche per danno non patrimoniale)

  • art. 185 cod. proc. pen. e art. 2059 cod. civ.

    Riferimenti al danno non patrimoniale e alla competenza dell'azione civile in sede penale: la Corte rileva che il danno non patrimoniale può essere conseguenza del reato e legittimare la costituzione in giudizio del socio

  • artt. 591 e 627 cod. proc. pen.

    Norme processuali che consentono la rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità in ogni stato del processo; richiamate per declarare inammissibili/aspecifici alcuni motivi di impugnazione

Massime di principio

  • La confisca diretta prevista da norme speciali (es. art. 2641 c.c.) può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché l'accertamento della responsabilità sia avvenuto con sufficiente contraddittorio e risponda ai parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità
  • Nei reati societari di infedeltà patrimoniale, il singolo socio può essere considerato "persona offesa" e legittimato a costituirsi parte civile; l'azione civile in sede penale non richiede che la fondatezza della domanda sia già provata in sede di costituzione
  • La distinzione tra "reato-contratto" e "reato in contratto" è decisiva per determinare il perimetro del profitto confiscabile: se il contratto è integralmente contaminato dall'illiceità (reato-contratto), il profitto può coincidere con l'intero bene oggetto dell'atto; se l'illiceità riguarda solo fasi del negozio, il profitto va determinato al netto dell'utilità conseguita dal danneggiato
  • Eccezioni processuali che riguardano vizi formali (es. nullità della costituzione della parte civile per difetto di procura) devono essere documentate e specificate con gli atti processuali; in loro assenza il motivo può essere dichiarato aspecifico e inammissibile
  • La responsabilità penale di un "amministratore di fatto" è equiparata a quella dell'amministratore di diritto; il concorso dell'extraneus richiede un "quid pluris" dimostrabile dalle modalità della condotta e dai rapporti personali
  • Questioni relative alla compatibilità con il diritto convenzionale (es. proporzionalità della confisca rispetto al diritto di proprietà CEDU) possono essere dedotte e valutate in sede di esecuzione, anche tramite incidente di esecuzione, quando emergano elementi che individuino aree o beni estranei alla condotta illecita

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