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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38239/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Deduce vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla mancata esclusione o dichiarazione di inutilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria con cui è stato effettuato il riconoscimento fotografico. Sostiene che i riconoscimenti fotografici operati dagli agenti (es. Andreozzi, Rubicondo, Tanzillo, Tassoni) sono atipici, avvenuti a distanza di oltre tre mesi, senza preventiva descrizione del soggetto né formazione di fascicolo fotografico, e che per il secondo capo (furto della Panda) l'unico indizio a carico sarebbe proprio quel riconoscimento; chiede quindi che tali atti siano ritenuti inutilizzabili e che conseguentemente venga meno la gravità indiziaria.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le ricognizioni fotografiche effettuate dalla polizia giudiziaria, pur non seguendo le formalità previste per la ricognizione personale, possano costituire indizi gravi e precisi ai fini delle misure cautelari. Ha valutato complessivamente gli elementi investigativi (riconoscimenti fotografici da parte di quattro operatori, riscontri del RIS con impronte digitali sulla vettura "Link & Co", compatibilità della via di fuga e altri accertamenti investigativi) e ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame coerente, logica ed esaustiva. Di conseguenza è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; ordine inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato; il ricorso contestava l'attribuzione della partecipazione ma il Collegio ha valutato gli indizi nel loro complesso.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del capo di imputazione (minaccia/aggressione o altro reato contestato); usata per qualificare il fatto contestato al ricorrente.

  • art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Richiamata come circostanza aggravante relativa a uno dei capi di imputazione; considerata nel quadro degli addebiti penali.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di ricettazione o furto aggravato (secondo il capo contestato); parte dell'imputazione oggetto della cautela.

  • art. 348 cod. proc. pen.

    Citando la distinzione fra atti della polizia giudiziaria e attività del PM, il Collegio osserva che la polizia può svolgere attività d'indagine, fra cui individuazioni e rilievi fotografici; l'atto della PG non è automaticamente illegittimo perché svolto da polizia.

  • art. 361 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'attività di individuazione svolta dal pubblico ministero (diversa dalla ricognizione informale della PG); il Collegio distingue le due ipotesi ma ritiene utilizzabili anche le individuazioni operate dalla PG.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricognizione formale della persona: il Collegio precisa che la forza probatoria delle individuazioni fotografiche informali non dipende dalle formalità previste dall'art. 213, ma dal valore della dichiarazione e dalla congruenza argomentativa del giudice.

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla ricognizione personale formale; il Collegio distingue la ricognizione formale dalle individuazioni fotografiche effettuate in sede di indagine.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il Collegio inserisce il riconoscimento informale della polizia giudiziaria nell'alveo dell'art. 189 (mezzi di prova non tassativi), sottolineando che si tratta di un accertamento di fatto valutabile ai fini del libero convincimento.

  • art. 349, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare il potere-dovere della polizia giudiziaria di adoperarsi per l'individuazione degli indagati e di eseguire rilievi fotografici e altri accertamenti; giustifica l'iniziativa investigativa della PG.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma citata nel confronto giurisprudenziale (decisioni che hanno annullato ordinanze cautelari per carenze motivazionali); il Collegio valuta che nel caso concreto tali difetti non sussistono.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Rimando procedurale agli adempimenti di cancelleria disposti al termine della decisione (formalità conseguenti alla pronuncia).

Massime di principio

  • Le individuazioni fotografiche effettuate dalla polizia giudiziaria, pur non seguendo le formalità previste per la ricognizione personale, possono costituire indizi gravi e precisi ai fini dell'adozione di misure cautelari se valutate nel contesto investigativo complessivo.
  • La rilevanza probatoria di un riconoscimento fotografico informale non dipende solo dalla forma ma dalla credibilità della dichiarazione e dalla congruenza del percorso argomentativo del giudice che ne trae conseguenze: carenze procedurali ne riducono il valore ma non ne determinano automaticamente l'inutilizzabilità.
  • I riconoscimenti operati da più operatori, se coerenti e corroborati da riscontri tecnici (es. impronte, analisi RIS, compatibilità delle modalità di fuga, collegamenti investigativi), rafforzano la gravità indiziaria e la legittimità della misura cautelare.
  • La difesa, per mettere in discussione la valenza degli identificativi fotografici, deve allegare critiche concrete sulla credibilità intrinseca dei testi o sugli elementi procedurali che possano incidere sulla attendibilità (es. identificazione su una sola foto, mancanza di descrizione preventiva, contemporaneità dell'individuazione, mancanza di documentazione del fascicolo fotografico).
  • In sede cautelare il giudizio si fonda sul significato indiziario degli elementi raccolti e non sull'accertamento definitivo della utilizzabilità in dibattimento: quindi il tribunale valuta la qualità e congruenza degli indizi più che la piena dimostrabilità probatoria.

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