Cassazione Penale, Sentenza n. 38235/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 06/07/2018 (pena concordata ex art. 444 c.p.p.) per vizio di nullità e violazione procedurale: si censura che il Giudice, dopo avere riservato la decisione e disposto la formalizzazione di rettifiche delle imputazioni, abbia pronunciato la sentenza il 6/7/2018 senza autorizzare la traduzione dell'imputato detenuto, nonostante quest'ultimo non fosse presente; si deduce violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. e dell'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. (assistenza/rappresentanza dell'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile solo per i motivi tassativi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., che qui non ricorrono; 2) la sentenza era conforme alla manifestazione di volontà dell'imputato e dell'azione del P.M. (la pena era stata concordata specificando che il capo b) riguardava solo Duric), quindi non sussiste difetto di correlazione; 3) l'imputato aveva rinunciato a presenziare all'udienza quando il Tribunale si ritirò in camera di consiglio e tale rinuncia vale anche per le udienze successive fino a revoca, perciò la mancata traduzione non determina nullità; 4) l'assenza del difensore di fiducia non ha prodotto nullità, posto che al rinvio era presente un difensore d'ufficio e, inoltre, il P.M. ha rinunciato alle repliche così che il difensore non avrebbe potuto compiere alcuna attività utile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa alla truffa informatica; contestata come fatto materiale nei confronti dell'imputato (reato oggetto del procedimento originario).
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La sentenza è stata pronunciata sulla base di una richiesta di applicazione della pena accettata dall'imputato e dal P.M.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a questioni connesse alla volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, a errata qualificazione giuridica o all'illegalità della pena/ misura di sicurezza: la Corte ha ritenuto che i motivi addotti non rientrassero in questi limiti.
Motivazione utilizzata dal ricorrente per dedurre violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato nel quadro dei limiti dell'art. 448 co. 2-bis.
art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.
Norma sull'assistenza tecnica e sostituzione del difensore; il ricorso lamentava profili di nullità per mancata assistenza/rappresentanza, ma la Corte ha ritenuto che fosse intervenuto un difensore d'ufficio e che l'assenza successiva non avesse causato pregiudizio.
Consente la nomina d'ufficio di un difensore quando necessario; la Corte ha fatto riferimento alla presenza del difensore d'ufficio al momento del rinvio.
Prevede le sanzioni per ricorsi manifestamente infondati: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le decisioni di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) in Cassazione sono sindacabili in modo limitato: il ricorso può riguardare solo i motivi tassativi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p.; questioni procedurali generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- La corrispondenza tra la richiesta di pena concordata e il contenuto della sentenza è essenziale: se la sentenza rispecchia la volontà manifestata dall'imputato e dal P.M., il vizio di "difetto di correlazione" non sussiste.
- La rinuncia espressa dall'imputato detenuto a partecipare alla lettura del dispositivo durante un'udienza è efficace anche per udienze successive fintanto che non venga revocata; la mancata traduzione in udienze successive non determina automaticamente la nullità del giudizio.
- L'assenza del difensore non sempre comporta nullità: se il difensore non avrebbe potuto compiere nessuna attività concreta (es. perché il P.M. rinuncia alle repliche), l'omessa pronuncia del giudice sull'istanza di rinvio non è necessariamente fonte di nullità.
- Quando si impugna una sentenza di applicazione della pena, è fondamentale dimostrare concretamente uno dei profili tassativi di cui all'art. 448 co. 2-bis (volontà, correlazione, qualificazione giuridica, illegalità della pena) per evitare l'inammissibilità.
- Ricorrere avverso patteggiamenti senza fondamento espone al rischio di condanna per spese e al pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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