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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38237/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto il 13/02/2023; la Corte d'appello aveva ritenuto il ricorrente proceduto in absentia e aveva rilevato che con l'atto di appello non era stato depositato il specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. La difesa ha sostenuto che l'imputato aveva nominato difensore e eletto domicilio già al momento dell'arresto e quindi avrebbe dovuto essere considerato presente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui si era proceduto con rito in absentia e che la presunzione di presenza introdotta dall'art. 420, comma 2-ter c.p.p. (riforma Cartabia) non era applicabile al caso concreto perché la richiesta del rito abbreviato era stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e le disposizioni transitorie (art. 89) mantengono il regime previgente quando sia già stata pronunciata ordinanza di procedere in assenza. Conseguentemente, per l'ammissibilità dell'appello avrebbe dovuto essere depositato il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado con la dichiarazione/elezione di domicilio; tale requisito non è stato rispettato. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), art. 23

    Ha introdotto nell'ordinamento l'art. 420, comma 2-ter c.p.p. (presunzione di presenza per chi richiede il rito abbreviato), ma la sua efficacia è mediata dalle disposizioni transitorie contenute nello stesso decreto.

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione di presenza dell'imputato che abbia richiesto per iscritto il rito abbreviato; la Corte ha rilevato che tale presunzione non si applica ai procedimenti avviati o alle richieste presentate prima dell'entrata in vigore della riforma quando operano le disposizioni transitorie che mantengono il regime previgente.

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di assenza dell'imputato, l'atto di appello deve essere corredato dal mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado; la mancata produzione rende l'appello inammissibile. La Corte ha applicato tale norma per dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 89, comma 1 d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)

    quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato

    Disposizione transitoria che mantiene l'applicazione delle norme previgenti in materia di procedimenti celebrati in assenza quando sia già stata pronunciata un'ordinanza di procedere in assenza alla data di entrata in vigore della riforma; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso e, quindi, ha escluso l'operatività retroattiva della presunzione di presenza dell'art. 420, comma 2-ter.

Massime di principio

  • La semplice nomina di un difensore e l'elezione di domicilio al momento dell'arresto non bastano a considerare l'imputato "presente" ai fini delle regole sull'absentia: occorrono i requisiti formali previsti dalla normativa applicabile.
  • Per i procedimenti in cui si è proceduto in absentia l'appello è ammesso solo se si deposita con l'atto di impugnazione il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni (art. 581, comma 1-quater c.p.p.).
  • La presunzione di presenza prevista dall'art. 420, comma 2-ter c.p.p. (riforma Cartabia) si applica solo ai casi ricadenti nel suo ambito temporale; le disposizioni transitorie possono escluderne l'operatività per procedimenti o ordinanze di procedere in assenza anteriori all'entrata in vigore della riforma.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare la data di richiesta del rito abbreviato e l'esistenza di eventuali ordinanze di procedere in assenza anteriori alla riforma per comprendere quale regime normativo si applichi.
  • Prassi prudente: ottenere e depositare un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente espressa elezione di domicilio quando si impugna sentenza resa in absentia, per evitare l'inammissibilità dell'appello; valutare altresì eventuali rimedi straordinari (es. rescissione del giudicato) se sussistono profili di nullità o violazione dei diritti di difesa.

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