Cassazione Penale, Sentenza n. 38236/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Guastella impugnava l'ordinanza con cui la Corte della riparazione aveva negato la riparazione per ingiusta detenzione riconoscendo l'esistenza di "condotte colpose ostative" ritenute idonee a rendere prevedibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria. La custodia cautelare era stata disposta il 7/11/2013 per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e varie estorsioni e furti aggravati (art. 7 L. n. 203/91), con la contestazione del ruolo amministrativo nella società di vigilanza "La Custode". Il ricorso denunciava la erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p.: la Corte della riparazione avrebbe basato il diniego su brani dell'ordinanza cautelare e su poche intercettazioni senza confrontarsi con le sentenze di merito che in più passaggi avevano assolto Guastella o escluso specifici fatti (e il Tribunale del riesame aveva annullato per i furti). Inoltre si impugnava l'ordinanza di correzione di errore materiale che aveva liquidato spese a favore della Pubblica Amministrazione (Avvocatura dello Stato), ritenendo che la correzione fosse impropria perché la questione delle spese doveva essere affrontata in cassazione e/o richiedeva istanza di liquidazione non proposta dall'Avvocatura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accertato l'infondatezza della motivazione della Corte della riparazione: sebbene il giudice della riparazione possa esaminare autonomamente le prove, non può ignorare o non confrontarsi con quanto accertato dal giudice di merito. I giudici della riparazione avevano tratto conclusioni sulla sussistenza di colpa grave sulla base di estratti di intercettazioni e dell'ordinanza di custodia senza spiegare il nesso causale tra le condotte ed il provvedimento restrittivo, né avevano considerato le pronunce assolutorie e le valutazioni della Corte d'appello che avevano escluso molti degli addebiti. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata (art. 314 c.p.p.) e ha assorbito il ricorso contro l'ordinanza di correzione di errore materiale, rinviando il procedimento alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati, rimettendo al giudice ad quem le questioni sulle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se la condotta dell'indagato integri colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione. La Corte precisa che il giudice della riparazione può esaminare autonomamente le prove ma deve confrontarsi con gli accertamenti del giudice di merito e motivare il nesso causale tra condotte e misura restrittiva.
art. 416-bis c.p.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; indicata nel contesto delle imputazioni che hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare da cui nasce la controversia.
art. 7 L. n. 203/1991
Aggravante relativa all'uso del metodo mafioso; richiamata fra le aggravazioni contestate agli episodi di estorsione e furto.
art. 130 c.p.p.
Norma sul rimedio della correzione di errori materiali; la Cassazione rileva che la Corte della riparazione ha applicato erroneamente tale strumento nell'ordinanza di correzione e rinvia la valutazione.
D.M. n. 55/2014 art. 4 comma 5 lett. d)
Richiamato dal resistente in ordine alla liquidazione dei compensi per la fase decisionale; la questione è stata assorbita dalla decisione di annullamento e rinvio e richiede nuova valutazione in sede di merito.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione può valutare autonomamente il materiale probatorio, ma non può semplicemente ignorare o non confrontarsi con le decisioni del giudice di merito: deve motivare esplicitamente perché elementi esclusi o non ritenuti probati in sede di cognizione giustifichino comunque l'esistenza di colpa grave.
- Per escludere la riparazione per ingiusta detenzione occorre dimostrare una colpa grave che abbia concretamente "dato causa" alla privazione della libertà; sono richieste argomentazioni logiche sul nesso causale tra condotte e misura cautelare, non deduzioni tautologiche basate su singoli passi di ordinanze cautelari.
- La correzione materiale (art. 130 c.p.p.) non può essere utilizzata per fare operazioni interpretative del decisum o per sopperire a questioni che richiedono un accertamento sostanziale; se una parte non ha chiesto espressamente la liquidazione di determinate spese, la loro attribuzione richiede attenzione al principio di correlazione fra chiesto e pronunciato.
- In casi simili il giudice di rinvio dovrà riesaminare tutte le prove, confrontandole con le valutazioni del giudice di merito (assoluzioni o annullamenti parziali) e motivare puntualmente perché e come le condotte ritenute possano aver influenzato l'adozione della misura cautelare.
- Difesa e ricorrente dovrebbero segnalare con precisione, nel ricorso per riparazione, le sentenze di merito favorevoli e richiedere espressamente che il giudice della riparazione si pronunci sul loro impatto ai fini della responsabilità colposa.
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