Cassazione Penale, Sentenza n. 38234/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo della somma di euro 41.590 rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e della coindagata, con doglianze sulla presunta inosservanza e errata applicazione degli artt. 321 e 324 c.p.p., carenza e contraddittorietà della motivazione. La difesa ha sostenuto che non è stato accertato alcun episodio di cessione di stupefacenti, che la somma non può essere ritenuta provento di attività delittuosa e che la documentazione fiscale e reddituale prodotta dimostrerebbe una legittima provenienza dei soldi
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo sulla base del contesto fattuale: oltre 380 grammi di eroina rinvenuti (360 g in auto, ulteriori 22,30 g in casa), strumenti per il confezionamento, somme consistenti trovate in abitazione (confezione sottovuoto) e in possesso della convivente, nonché i gravi precedenti specifici e i modesti redditi dichiarati. Il Tribunale ha applicato l'art. 85-bis del d.P.R. n.309/1990 (con richiamo all'art. 240-bis c.p.) per ritenere il denaro "sproporzionato" rispetto ai redditi e privo di giustificazione credibile; ha inoltre escluso che il principio della "ragionevolezza temporale" sia pienamente applicabile al denaro contante, essendo bene fungibile. La documentazione difensiva non ha contraddetto in modo serio le conclusioni del giudice di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come parametro procedurale la cui violazione sarebbe stata dedotta; il Collegio non ha ravvisato elementi tali da ravvisare un vizio applicativo o motivazionale rispetto a tale norma
art. 324 cod. proc. pen.
Invocata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione dell'ordinanza; il giudice ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Verona sufficientemente chiara, logica e coerente
art. 240-bis cod. pen.
Indicato come la norma che può consentire la confisca del denaro anche in ipotesi di detenzione a fini di spaccio, ma solo se ricorrono le condizioni previste dall'articolo; la Corte ha richiamato tale requisito in virtù del rinvio operato dall'art.85-bis del d.P.R. n.309/1990
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma applicata per giustificare il sequestro/confisca di beni o utilità di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e di cui non sia giustificata la provenienza; il Tribunale ha ritenuto che le somme rinvenute rientrassero in tale fattispecie
art. 240 cod. pen.
Richiamato in riferimento alla giurisprudenza che distingue la possibilità di confisca tra reati di cessione (per i quali possono applicarsi specifiche ablazioni) e la mera detenzione; la Corte ha confermato che l'art.240 non giustifica automaticamente la confisca per mera detenzione senza i presupposti di cui all'art.240-bis/art.85-bis
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
Norma riferibile all'ablazione in ipotesi di cessione di stupefacenti; la Corte ha sottolineato che tale previsione è pertinente soprattutto alle ipotesi di cessione e non alla mera detenzione, salvo diverso inquadramento secondo art.85-bis/art.240-bis
Massime di principio
- La presenza simultanea di ingenti quantitativi di stupefacente, strumenti di confezionamento e somme di denaro in contanti giustifica un convincente "fumus" circa la provenienza illecita del denaro e legittima il sequestro preventivo se la difesa non fornisce spiegazioni credibili
- Per la mera detenzione di stupefacenti la confisca non è automatica secondo le norme riferibili alla cessione (art.240 c.p. o art.73 d.P.R. n.309/1990); tuttavia l'art.85-bis d.P.R. 309/1990 (con riferimento all'art.240-bis c.p.) consente misure ablative quando il valore dei beni è sproporzionato rispetto ai redditi e non giustificato
- Il denaro contante, essendo bene fungibile, è difficilmente databile: eccezioni basate sulla "distanza temporale" tra acquisto e sequestro sono meno persuasive senza documentazione che attesti il periodo e le modalità di accumulo
- La documentazione fiscale e reddituale prodotta a giustificazione deve essere completa, dettagliata e collegabile temporalmente all'accumulo delle somme; semplici estratti o dichiarazioni generiche possono non essere sufficienti a rimuovere il sospetto
- Fattori aggravanti per l'argomentazione probatoria a carico dell'indagato sono: precedenti specifici, pedinamenti o attenzioni investigative, modalità anomale di custodia del denaro (es. confezioni sottovuoto), e presenza di bilancini/materiale per il confezionamento
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