Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema ha accolto il primo motivo, rilevando il difetto di contraddittorio in appello per la mancata o viziosa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il nuovo giudizio. Le altre censure sono state assorbite in relazione all'accertata nullità procedurale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Il motivo principale rilevato e ritenuto fondato dalla Cassazione è la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio in appello, dovuto alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato per vizio di notifica del decreto di citazione in appello (decreto del 6 aprile 2023). La notifica è stata eseguita solo mediante consegna al difensore tramite PEC in data 12 aprile 2023, dopo un verbale di vane ricerche effettuate il 8 aprile 2023 che però aveva preso in considerazione esclusivamente la residenza e un "domicilio di fatto" in Mirabella Ercolano, omettendo il domicilio formalmente dichiarato dall'imputato il 19 marzo 2021 in Sperone (AV), dove in precedenza era stata effettuata correttamente la notifica del decreto di giudizio immediato. Per questo vizio la Corte ha ritenuto che mancasse l'integrazione del contraddittorio a carico dell'imputato. Il ricorso originariamente articolava altresì doglianze riguardo alla utilizzabilità degli atti di perquisizione e sequestro (presunta violazione dell'art. 369-bis c.p.p.), alla relazione tecnica contestata e alla valutazione delle circostanze attenuanti (art. 131-bis c.p. e art. 62, n. 4 c.p.), ma tali censure sono state assorbite dalla statuizione sulla nullità per difetto di contraddittorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990
Norma sostanziale che disciplina la fattispecie di reato contestata all'imputato (spaccio/traffico di stupefacenti), valorizzata come titolo della responsabilità ritenuta in sede di merito.
Norma processuale relativa alla documentazione e alla validità degli atti di perquisizione e sequestro; era dedotta la sua violazione per impugnare la utilizzabilità degli atti successivi, ma tale questione è stata assorbita dalla decisione sul difetto di contraddittorio.
Norma che disciplina il giudizio sulla continuazione della pena e le misure alternative (o il trattamento sanzionatorio) e le circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava la mancata valutazione della sua applicabilità, ma la Cassazione non è entrata nel merito in seguito all'accertata nullità processuale.
Circostanza attenuante (che era stata invocata dall'imputato) la cui valutazione non è stata esaminata dalla Corte di legittimità, essendo sopravvenuta l'assorbimento per effetto della nullità del giudizio d'appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la sintesi dei motivi nella motivazione della Corte di cassazione; qui richiamata per spiegare i limiti della esposizione dei motivi nella motivazione della Corte.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023 (Brancolini)
Precedente della stessa Corte che ha trattato un vizio di notifica in fattispecie analoga e che è stato richiamato per rimarcare la nullità della notificazione quando non sia stata effettuata al domicilio dichiarato.
Massime di principio
- La regolarità della notifica del decreto di citazione in appello è essenziale per il rispetto del diritto di difesa: la mancata notifica al domicilio dichiarato può integrare nullità rilevante che compromette il contraddittorio e causa l'annullamento della sentenza impugnata.
- La notifica tramite consegna al difensore o tramite PEC non supplisce automaticamente all'obbligo di ricerca e notificazione all'indirizzo/domicilio formalmente dichiarato se le vane ricerche sono state limitate o diligentemente eseguite solo su indirizzi diversi; va valutata la correttezza e completezza delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria.
- Quando la Corte di legittimità accerta una nullità processuale che determina il difetto di contraddittorio, le altre censure sul merito (validità di perquisizioni, consulenze tecniche, trattamento sanzionatorio) restano assorbite e non vengono valutate nel merito fino al nuovo giudizio.
- In presenza di contestazioni sulla notifica, il difensore deve tempestivamente documentare il domicilio o la residenza dichiarata e segnalare l'irregolarità nei rimedi di impugnazione; ciò facilita l'accertamento del vizio e la tutela del diritto di difesa.
- La sanzione nei casi di nullità per difetto di contraddittorio può essere l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice competente per la celebrazione del nuovo giudizio, onde ripristinare il pieno contraddittorio.
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