Cassazione Civile, Ordinanza n. 34242/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un ex amministratore di condominio otteneva un decreto ingiuntivo per euro 3.913,07, sostenendo di essere creditore del condominio per compensi professionali e per il rimborso di spese da lui anticipate nell'interesse della gestione condominiale fino alla cessazione dell'incarico. Il decreto veniva opposto dal condominio e revocato dal giudice di pace; l'appello dell'ex amministratore veniva respinto dal Tribunale, che riteneva non provato il credito: né il verbale di passaggio di consegne al nuovo amministratore, né l'approvazione del rendiconto consuntivo, né la documentazione contabile prodotta dimostravano con chiarezza che il disavanzo fosse stato effettivamente sopportato con denaro proprio dall'ex amministratore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti plurimi motivi: asserita nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/illogica o apparente; nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancato contraddittorio e per vizi del metodo; nullità della sentenza per acritica adesione alla CTU; omesso esame di fatti decisivi, tra cui estratti conto, documenti contabili e approvazione unanime del bilancio. La Corte ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale contabile e delle risultanze peritali, attività riservata al giudice di merito e non proponibile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, peraltro precluso dalla doppia conforme; ha inoltre ribadito che incombe sull'amministratore l'onere di provare gli esborsi effettuati e che né il verbale di consegna né l'approvazione del rendiconto bastano, da soli, a provare il credito verso il condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova del credito dell'ex amministratore, ribadendo che: l'onere di dimostrare le anticipazioni e i compensi spetta a chi agisce per il rimborso; la sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne da parte del nuovo amministratore non integra riconoscimento di debito del condominio; l'approvazione del rendiconto consuntivo, anche se evidenzi un disavanzo, non prova che la differenza sia stata pagata dall'amministratore con denaro proprio; la valutazione delle scritture contabili e della CTU appartiene al giudice di merito; le doglianze sul vizio motivazionale erano comunque precluse dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
regola il diritto del mandatario al rimborso delle anticipazioni e al risarcimento delle diminuzioni patrimoniali subite; la Corte lo richiama per affermare che l'amministratore deve provare gli esborsi effettuati a fondamento della pretesa
richiamato per precisare che il rapporto di amministrazione condominiale, per quanto non disciplinato specificamente, si coordina con le norme sul mandato
indica il principio generale sull'onere della prova: il fatto costitutivo del credito va dimostrato da chi lo allega in giudizio
consente al consulente tecnico di compiere indagini anche da solo e riconosce alle parti il potere di intervenire e presentare osservazioni
prevede la trasmissione della relazione peritale alle parti e la possibilità di formulare osservazioni, che il consulente deve valutare
impone al consulente di comunicare alle parti l'inizio delle operazioni peritali quando autorizzato a procedere senza il giudice presente; non estende tale obbligo alle successive attività
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente una nuova valutazione del merito o della prova
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato
richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel rapporto di gestione condominiale, l'ex amministratore che chieda il rimborso di anticipazioni o il pagamento del compenso deve provare i fatti costitutivi del proprio credito, e in particolare l'effettivo esborso sostenuto nell'interesse del condominio.
- La mera sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne da parte del nuovo amministratore non vale, di per sé, come riconoscimento di debito del condominio nei confronti dell'amministratore uscente.
- L'approvazione del rendiconto consuntivo, anche quando evidenzi un disavanzo tra entrate e uscite, non basta a dimostrare che tale differenza sia stata effettivamente anticipata dall'amministratore con denaro proprio, occorrendo una specifica indicazione contabile delle poste passive e del relativo titolo.
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura delle scritture contabili o delle conclusioni del consulente tecnico si risolvono in censure di merito non scrutinabili in cassazione.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, opera la preclusione della doppia conforme, che limita ulteriormente la deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il contraddittorio non esige la comunicazione di ogni successiva operazione peritale: la legge impone la comunicazione dell'inizio delle indagini, mentre sulle parti grava l'onere di attivarsi per seguire il prosieguo delle operazioni.
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