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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32335/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per una pluralità di condotte, unificate ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., riconducibili alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. In appello, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il difensore aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio e aveva concordato con il pubblico ministero la pena, poi rideterminata dalla Corte d'appello in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 16.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e sostenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente verificato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., limitandosi a formule motivazionali stereotipate invece di valutare compiutamente gli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La sentenza impugnata era stata pronunciata in applicazione di un concordato sulla pena in appello. In tale procedimento sono ammissibili soltanto censure riguardanti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto all'accordo. Sono invece precluse le doglianze relative ai motivi di appello cui l'imputato abbia rinunciato, comprese quelle concernenti la responsabilità e la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché quelle sulla pena che non deducano l'illegalità della sanzione. La censura proposta riguardava proprio una questione oggetto di rinuncia e, pertanto, non poteva essere esaminata. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello consente alle parti di disporre dei motivi di impugnazione; la rinuncia produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    obbligo di dichiarazione immediata di determinate cause di non punibilità

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione quando la relativa questione sia stata oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato sulla pena in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    decisione sull'inammissibilità senza formalità

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e alla Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La contestazione comprendeva una pluralità di condotte unificate secondo la disciplina del reato continuato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

    È la fattispecie incriminatrice per la quale era stata applicata la pena concordata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo.
  • La rinuncia ai motivi di appello effettuata in funzione del concordato sulla pena produce effetti preclusivi sull'intero successivo svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione.
  • Dopo la rinuncia ai motivi di appello, non è ammissibile dedurre in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento rilevabili ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche quando si tratti di questioni astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, le doglianze relative alla determinazione della pena sono ammissibili soltanto se denunciano l'illegalità della sanzione inflitta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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