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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05180/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza del GUP di Palermo, poi parzialmente riformata in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., che aveva rideterminato la pena in anni 6 di reclusione e 26.000 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 73-80 d.P.R. 309/1990 e 337 c.p. In cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire avrebbe dovuto essere ricondotto all'art. 648 c.p. La Corte ha rilevato che il ricorso investiva una questione non deducibile dopo la scelta del concordato in appello, trattandosi di motivo rinunciato, non potendo essere rimesse in discussione in sede di legittimità la qualificazione del reato o altre questioni coperte dall'accordo, salvo il caso di pena illegale, non dedotto nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa all'esito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., perché diretto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, profilo non più deducibile dopo la rinuncia ai motivi di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte di appello può provvedere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; l'accordo comporta effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sui motivi rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma della richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile in cassazione quando il motivo sia stato rinunciato nel concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 648 c.p.

    Invocato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto; la censura è stata ritenuta inammissibile per effetto della rinuncia ai motivi di appello.

  • artt. 73-80 d.P.R. 309/1990

    Indicati come base legale dei delitti oggetto della condanna confermata in parte in appello e della rideterminazione di pena.

  • art. 337 c.p.

    Uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato e la pena è stata rideterminata in appello.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che, in presenza di concordato in appello, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione della circostanza aggravante.

  • art. 3 l. 103/2017

    È richiamata la legge n. 103 del 2017 quale fonte della reintroduzione del concordato in appello tramite art. 599-bis c.p.p.

  • art. 1, comma 56, l. 103/2017

    Norma richiamata come base della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo i vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo stesso.
  • La rinuncia ai motivi di appello comporta la preclusione a dedurre in cassazione questioni coperte dall'accordo, incluse la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza di aggravanti e la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato in appello riguarda l'irrogazione di una pena illegale, che resta censurabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente a motivo non consentito comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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