Cassazione Civile, Ordinanza n. 14818/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso da una società cliente di banca per ottenere la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di somme asseritamente indebitamente versate in un rapporto di conto corrente, per effetto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'Appello ha riformato la decisione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale le avesse erroneamente imposto l'onere di proporre appello incidentale per far valere la tardività dell'eccezione di prescrizione, nonostante il Tribunale non si fosse pronunciato sull'inammissibilità dell'eccezione ma l'avesse rigettata nel merito. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 127 del TUB, lamentando che la Corte d'Appello avesse invertito l'onere della prova, ponendo a carico del correntista la dimostrazione dell'esistenza del fido, del suo limite e della natura ripristinatoria delle rimesse, nonché imponendo la prova documentale scritta dell'apertura di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato dove e come avesse dedotto in precedenza la tardività dell'eccezione di prescrizione né aveva allegato il relativo atto; inoltre ha ritenuto il motivo comunque inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla formazione del giudicato sulla violazione dell'ordine di esame delle questioni e sull'onere di proporre appello incidentale avverso una questione preliminare rimasta assorbita o non esaminata dal primo giudice. Ha poi reputato il secondo motivo inammissibile per mescolanza di censure eterogenee e, comunque, manifestamente infondato: ha ribadito che, nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, la prescrizione decennale decorre, in assenza di apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria; conseguentemente, una volta eccepita la prescrizione dalla banca, spetta al cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti come ripristinatori e a spostare il dies a quo alla chiusura del conto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato quale paradigma delle censure di violazione di legge e nullità processuale, ma il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di specificità e per mancato attacco alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserito onere dell'appello incidentale; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla riproposizione delle eccezioni; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il tema riguardava una questione preliminare non impugnata con appello incidentale.
La Corte ha ribadito che il giudice deve esaminare prima le questioni pregiudiziali di rito rispetto al merito; la violazione di tale ordine integra nullità sanabile se non impugnata, o, se la parte svantaggiata è vittoriosa in primo grado, mediante appello incidentale.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, spetta al cliente provare l'esistenza del rapporto di apertura di credito idoneo a qualificare i versamenti come ripristinatori.
art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata nel merito.
Richiamato nel ricorso come norma violata in relazione alla tardività dell'eccezione di prescrizione; il profilo non è stato accolto.
Richiamato nel ricorso per sostenere la tardività della difesa della banca; la censura è stata respinta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
L. n. 385 del 1993
Menionata nel motivo di ricorso tramite il richiamo all'art. 127 del TUB.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per addebiti nulli in conto corrente, la prescrizione decennale decorre, in assenza di apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria.
- Se la banca eccepisce la prescrizione della ripetizione dell'indebito, il correntista deve provare l'esistenza di un'apertura di credito o di affidamento idonea a qualificare i versamenti come ripristinatori e a spostare il dies a quo della prescrizione.
- L'onere di allegazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca è soddisfatto con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse prescritte.
- La violazione dell'ordine legale di trattazione delle questioni, che impone di esaminare prima le questioni pregiudiziali di rito rispetto al merito, integra una nullità che deve essere fatta valere con l'impugnazione; se la parte svantaggiata è vittoriosa in primo grado e appellata, è necessario l'appello incidentale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando cumula in modo promiscuo censure eterogenee impedendo una chiara individuazione delle questioni di diritto dedotte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →