Cassazione Penale, Sentenza n. 5164/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 19/09/2024 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo sussistente il divieto per reati ostativi (art. 4‑bis ord. pen.) per mancanza di collaborazione con la giustizia e per difetto della documentazione prevista (art. 58‑ter ord. pen.). Il ricorrente ha invece dedotto che dalla sentenza di applicazione della pena risulta l'applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3‑quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, avendo collaborato con la giustizia.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la declaratoria di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammissibile solo quando manchi un requisito posto direttamente dalla legge e la constatazione non richieda accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Nel caso di specie la causa addotta di manifesta inammissibilità (reato ostativo senza collaborazione) era infondata, perché dalla sentenza di applicazione della pena del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine (29/02/2024, irrevocabile 16/03/2024) risulta l'applicazione della circostanza attenuante con effetto speciale per collaborazione (art. 12, c. 3‑quinquies, d.lgs. n. 286/1998). Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Trieste per un nuovo giudizio di merito nel contraddittorio delle parti.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità de plano è consentita solo per mancanze formali direttamente previste dalla legge e che non richiedano accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali; non era applicabile nel caso in cui la 'mancanza' dipenda da fatto (la collaborazione) attestato da sentenza irrevocabile.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina l'affidamento in prova; la sua applicazione deve essere valutata nel merito quando non sussistono cause ostative manifeste e incontestabili.
art. 12, commi 3, 3‑bis, 3‑ter, 3‑quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286
Riguarda le circostanze attenuanti/effetti speciali connessi a comportamenti di collaborazione; la presenza dell'attenuante speciale di cui al comma 3‑quinquies, come risultante da sentenza irrevocabile, esclude l'applicabilità della causa ostativa e impone l'esame di merito dell'istanza alternativa.
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Prevede reati ostativi a misure alternative; la sua efficacia può essere esclusa quando risulti la collaborazione con la giustizia attestata nei modi previsti dalla legge.
art. 58‑ter ordinamento penitenziario
Stabilisce modalità e documentazione relative alla collaborazione; l'assenza di documentazione può giustificare un'istruttoria, ma non la declaratoria sommaria di inammissibilità se la collaborazione è già stata riconosciuta da sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo per carenze legali manifeste che non richiedono accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali.
- Quando la collaborazione con la giustizia è stata riconosciuta in una sentenza irrevocabile (es. applicazione della circostanza attenuante speciale), tale riconoscimento ostacola l'applicazione automatica delle cause ostative e impone l'esame di merito dell'istanza di misura alternativa.
- Il giudice del riesame o di sorveglianza deve verificare l'esistenza e l'irrevocabilità di provvedimenti che attestino la collaborazione prima di dichiarare un'istanza manifestamente inammissibile; in presenza di documentazione favorevole deve procedere al contraddittorio e alla valutazione di merito.
- Per il ricorrente: allegare sempre copia della sentenza o del provvedimento che attesta la collaborazione e la sua irrevocabilità; per l'Amministrazione giudiziaria: non valutare sommariamente l'assenza di requisiti quando la situazione fattuale è documentata e potrebbe richiedere accertamenti.
- Se la causa di inammissibilità si fonda su fatti rilevabili solo con accertamenti (es. collaborazione), il ricorso va esaminato nel merito e non dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2.
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