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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33019/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalle Amministrazioni statali per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c. di una compravendita immobiliare stipulata nel 2001 tra il debitore e la sua suocera, in relazione a un credito erariale sorto da una precedente condanna della Corte dei conti per l’uso di fondi riservati SISDE. Il Tribunale accolse la domanda revocatoria e dichiarò l’inefficacia dell’atto nei confronti delle Amministrazioni. In appello il debitore e gli eredi della venditrice contestarono sia vizi processuali dell’atto introduttivo e della riassunzione, sia nel merito i presupposti dell’azione revocatoria, sostenendo che la vendita fosse necessaria per soddisfare un debito verso il proprio difensore e che mancasse la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame e violazione delle norme sulla citazione/riassunzione per mancato avvertimento delle decadenze ex art. 167 c.p.c.; (2) nullità dell’atto di riassunzione per violazione degli artt. 163 n. 7 e 125 disp. att. c.p.c.; (3) violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere escluso che la vendita dell’unico bene potesse rientrare nella disciplina che sottrae l’atto alla revocatoria quando il debitore realizza beni per soddisfare debiti scaduti; (4) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per erronea valutazione della partecipatio fraudis dell’acquirente e delle presunzioni utilizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a censurare un’eccezione processuale e non un fatto storico omesso, oltre che privi della necessaria specificità e localizzazione degli atti processuali rilevanti; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica indicazione degli elementi processuali e documentali su cui si fondava; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito, in particolare della prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, valutazione non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’eventuale applicazione della disciplina favorevole al debitore che alieni beni per soddisfare debiti scaduti richiede che i relativi presupposti siano allegati tempestivamente e provati; in difetto, resta ferma la revocabilità dell’atto se sussistono gli altri requisiti dell’azione pauliana.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile quando, in realtà, la decisione di merito abbia ritenuto provato il requisito soggettivo mediante presunzioni e il ricorrente si limiti a contestare il risultato probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di merito delle prove effettuata dal giudice di appello.

  • art. 163 n. 7 c.p.c.

    La dedotta nullità dell’atto introduttivo per omissione degli avvertimenti rileva solo se specificamente dedotta e trascritta nel ricorso; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al contenuto degli avvertimenti dell’atto di citazione/riassunzione.

  • art. 167 c.p.c.

    Le decadenze del convenuto devono essere oggetto di rituale avvertimento; tuttavia la doglianza sulla loro omissione è inammissibile se non specificamente supportata da trascrizione/localizzazione degli atti.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dell’eccezione relativa alla tardività della costituzione dell’attore nel primo giudizio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non trascrive o localizza gli atti e i documenti su cui le censure si fondano.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere specificamente argomentata; non basta reiterare le difese di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare eccezioni o valutazioni giuridiche già esaminate.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo la censura che riguardi, in realtà, un’eccezione processuale o una valutazione giuridica già affrontata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura dipende da atti processuali o documenti, è necessario trascriverne o almeno localizzarne il contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La nullità dell’atto introduttivo o della riassunzione non può essere utilmente prospettata se la parte omette di confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche per presunzioni; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • La censura sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito l’onere probatorio; non quando la parte contesti semplicemente l’apprezzamento delle prove compiuto dal merito.
  • L’eccezione fondata sull’art. 2901, comma 3, c.c. richiede un’allegazione tempestiva e una prova specifica dei presupposti dell’atto dispositivo finalizzato al pagamento di debiti scaduti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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