Cassazione Civile, Ordinanza n. 30946/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento. La CTR aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'avviso perché priva di relata, non eseguita a mani proprie né nelle forme di consegna a persona abilitata previste dall'art. 139 c.p.c., e senza gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., sostenendo che la notifica era stata ricevuta da persona qualificatasi come addetta al ricevimento e che, comunque, l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso, non proposta; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che, trattandosi di atto sostanziale e avendo il contribuente proposto tempestivo ricorso e difese di merito, la nullità o inesistenza della notifica era sanata per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La decisione si fonda sul principio che, per gli atti impositivi tributari, la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto; pertanto il vizio della notifica è irrilevante se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come avvenuto nel caso concreto per la tempestiva proposizione del ricorso e delle difese nel merito da parte del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stato il parametro processuale usato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato in tema di notificazione a mani proprie o a persona di famiglia/addetta alla casa, ufficio o azienda; la Corte ne menziona l'operatività nel ragionamento difensivo dell'Agenzia e nella ricostruzione della CTR.
Richiamato dalla CTR come disciplina applicabile in caso di mancata consegna nelle forme ordinarie previste dall'art. 139 c.p.c.
Applicato dalla Corte per affermare la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo quando il contribuente ha comunque impugnato tempestivamente l'atto e svolto difese nel merito.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo richiama per evidenziare il rinvio alla disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento e, tramite questa, alle norme del processo civile.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È il rinvio intermedio alla disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento, che consente l'applicazione delle regole processuali civilistiche.
Massime di principio
- In tema di atti impositivi tributari, la notificazione non è requisito di esistenza o perfezionamento dell'atto, ma condizione integrativa di efficacia: la sua nullità o inesistenza non determina automaticamente l'inefficacia dell'atto se il contribuente ne abbia comunque avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza dell'amministrazione.
- Quando l'atto tributario, pur viziato nella notificazione, sia stato tempestivamente impugnato dal destinatario e questi abbia anche svolto difese nel merito, il vizio si sana per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con conseguente venir meno dell'interesse a far valere lo specifico vizio notificatorio.
- Il rinvio della disciplina tributaria alle norme sulla notificazione del processo civile consente l'applicazione, agli atti sostanziali come l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- In caso di contestazione della notificazione, occorre distinguere tra la prova del vizio formale e la rilevanza concreta del vizio stesso: se il destinatario ha comunque esercitato tempestivamente il diritto di difesa, il giudice deve verificare il raggiungimento dello scopo prima di trarre conseguenze invalidanti.
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