Sentenza del 22/09/2022 n. 27711 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR di Catania che, in sede di ottemperanza, aveva ordinato il pagamento integrale del rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990-1992 a favore della contribuente, affermando che la limitazione introdotta dal D.L. 20/6/2017, n. 91 (art. 16-octies) non incidesse sul giudizio in corso. L'Amministrazione sosteneva invece che la disciplina intervenuta riduceva i rimborsi al 50% e subordinava i pagamenti alla disponibilità delle risorse stanziate.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR in diversa composizione. Ha stabilito il principio che il D.L. n. 91/2017 (art. 16-octies), e il provvedimento direttoriale attuativo, incidono sulle modalità di effettuazione del rimborso e devono essere valutati nella fase di ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica (anche nominando un commissario ad acta e ricorrendo allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato. Tuttavia la Corte ha anche chiarito che la disciplina non determina l'estinzione sostanziale del credito già accertato (nessuna falcidia definitiva del diritto), ma solo ne regola l'attuazione.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma originaria che riconosceva la riduzione fiscale (definizione automatica o rimborso) per i soggetti colpiti dal sisma 1990; qui il riferimento definisce la titolarità del diritto al rimborso del 90%.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
(...) In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017.
La norma regola l'effettuazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate: impone riduzioni percentuali e disciplina la procedura di erogazione; la Corte la interpreta come disciplina procedimentale/attuativa e non come norma che estingue il diritto sostanziale al rimborso.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Modifica/interpreta la L. n.190/2014 sul punto dei rimborsi: applicabilità temporale in fase di attuazione/ottemperanza; limita l'effettuazione dei rimborsi in relazione alle risorse disponibili ma non estingue il diritto sostanziale già accertato.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè dell'importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L'Agenzia delle Entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.
Regole operative per l'erogazione dei rimborsi: modalità di riduzione al 50%, ordine cronologico di erogazione e riparto proporzionale delle eventuali somme residue.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha incrementato lo stanziamento complessivo disponibile (da €90.000.000 a €160.000.000 senza ripartizione annuale), modificando la portata delle risorse disponibili per i rimborsi.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 2 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30) - special order di pagamento in conto sospeso
Norma che consente all'amministrazione di emettere uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso (anticipazione da tesoriere) nei casi di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e mancanza di disponibilità finanziaria: strumento utile per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato in assenza temporanea di fondi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 10
Disciplina del ricorso per cassazione avverso le sentenze di ottemperanza: consente censure limitate alle violazioni del procedimento, ma interpretata dalla giurisprudenza come comprensiva di error in procedendo e del mancato esercizio dei poteri del giudice dell'ottemperanza di interpretare/integrarne il dictum.
Corte Cost., sent. n. 157 del 2015
Giurisprudenza richiamata che chiarisce come la mancanza temporanea di fondi non estingua il diritto alla prestazione riconosciuta giudizialmente, ma possa solo differirne l'erogazione; principio usato dalla Corte per orientare l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina.
Giurisprudenza Corte EDU (es. Cocchiarella c. Italia, 29.3.2006)
Richiamata per il principio che la sola mancanza di risorse finanziarie non può giustificare il mancato adempimento di un debito giudizialmente riconosciuto, coerentemente con il diritto al giusto processo e all'effettività dei diritti.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dal D.L. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale concerne le modalità di effettuazione dei rimborsi e va valutata nella fase di ottemperanza ed esecuzione del giudicato, non nel giudizio di cognizione che accerta il diritto sostanziale.
- Il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, adottare (o disporre che l'Amministrazione adotti) le procedure contabili previste, incluse la nomina di un commissario ad acta e l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per dare esecuzione al giudicato.
- La riduzione al 50% o la temporanea indisponibilità di fondi non determinano la perdita definitiva del credito giudizialmente accertato: il diritto sostanziale permane e l'Amministrazione deve comunque attivare strumenti per la sua integrale esecuzione appena possibile.
- Le questioni relative ai limiti di spesa e alle modalità di erogazione devono essere sollevate e valutate nella sede di ottemperanza; non sono opponibili in modo preclusivo nel giudizio di accertamento del diritto al rimborso.
- In un contenzioso analogo è opportuno che il contribuente richieda espressamente che il giudice dell'ottemperanza verifichi la capienza delle risorse e disponga il 'quomodo' dell'esecuzione (anche con nomina di commissario ad acta), e che l'Amministrazione documenti eventuali pagamenti già effettuati.
- L'Amministrazione, se omette di attivare le procedure previste per ovviare alla temporanea carenza di fondi, può essere ritenuta responsabile per ritardo nell'esecuzione; la prassi contabile consente strumenti di anticipazione per assicurare il pagamento.
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