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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20598/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti o ex dipendenti dell'azienda ospedaliera presso il centro trasfusionale, hanno chiesto il riconoscimento di un compenso incentivante pari al 17% della quota prevista dal decreto assessoriale del 15 dicembre 2010 in tema di plasmaproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati. Sostenevano che il decreto, e in particolare le sue lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4, attribuisse loro un diritto di credito per il periodo gennaio 2013-dicembre 2017. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il decreto fosse un atto amministrativo, privo di idoneità a costituire una fonte retributiva autonoma nel pubblico impiego. Con il primo motivo di ricorso in cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che il decreto dovesse essere interpretato come fonte del diritto al compenso. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando travisamento delle prove e errata valutazione della nota interna del 13 aprile 2018 con cui il dirigente del centro trasfusionale aveva individuato criteri di ripartizione dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel pubblico impiego il trattamento economico deriva dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in applicazione del principio di legalità e di onnicomprensività della retribuzione, e che un decreto assessoriale, in quanto atto amministrativo sublegislativo, non può di per sé fondare un credito retributivo. Ha inoltre rilevato che il decreto invocato disciplina la ripartizione di fondi tra azienda sanitaria ed enti trasfusionali in funzione di obiettivi organizzativi, non la retribuzione dei lavoratori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste del travisamento della prova, mirava in realtà a censurare la valutazione di merito sulla irrilevanza della nota interna del 13 aprile 2018, atto interno e comunque privo di base normativa idonea a fondare pretese salariali. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione. È stato dato atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. b), c), d) ed e) del D.A. 15 dicembre 2010

    il decreto disciplina la ripartizione di fondi e obiettivi tra strutture trasfusionali, ma non attribuisce direttamente ai dipendenti un diritto di credito retributivo

  • artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego il trattamento economico è determinato dalla legge e dai contratti collettivi; non può essere incrementato da un atto amministrativo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    le censure sono state formulate come travisamento e errata valutazione delle prove, ma sono state ritenute inammissibili perché dirette in realtà a contestare il merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego il diritto al trattamento economico deve trovare fonte nella legge o nella contrattazione collettiva; un atto amministrativo sublegislativo non è sufficiente, da solo, a costituire un autonomo titolo retributivo.
  • Un provvedimento amministrativo che regoli la ripartizione di fondi tra strutture o enti, in funzione di obiettivi organizzativi, non può essere automaticamente interpretato come fonte di un credito salariale individuale per i dipendenti.
  • La censura di travisamento della prova è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando manca una base normativa del preteso diritto retributivo, diviene irrilevante ogni atto interno di ripartizione o individuazione di criteri economici adottato dall'ufficio o dalla struttura.
  • Nel giudizio di legittimità, la decisione di merito che esclude la sussistenza della fonte del credito e valuta irrilevanti atti interni non è sindacabile se la censura non individua un effettivo errore di sussunzione o una vera violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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