Cassazione Penale, Sentenza n. 13416/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione continuata e pluriaggravata (art. 629 c.p.). Il ricorso deduce: (i) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 629 c.p., sostenendo che la gravità indiziaria si basa quasi esclusivamente su intercettazioni generiche (conversazioni nn. 5245 e 5480) nelle quali il Piromalli riferiva fatti appresi da terzi (Cordì) senza individuazione della fonte originaria; (ii) nullità dell'ordinanza genetica per mancata motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (iii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. nella valutazione della sussistenza sia del metodo mafioso sia della finalità di agevolazione; (iv) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, per aver fatto affidamento esclusivo sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., trascurando elementi attenuanti (episodicità, assenza di contatti, condizioni di salute).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria, condividendo la ricostruzione del contesto probatorio e l'attendibilità delle informazioni ricavate dalle intercettazioni alla luce di elementi di contesto e di successive convergenze probatorie (anche con Zito). Ha ritenuto giuridicamente esistente la motivazione fornita in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (sia metodo sia finalità agevolativa), richiamando la nozione di estorsione ambientale e la giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato aspecifico il motivo relativo alle esigenze cautelari e osservato che l'ordinanza non si era limitata a richiamare la presunzione di pericolosità ma aveva indicato circostanze concrete che giustificavano la custodia in carcere; di conseguenza ha confermato la conferma della custodia cautelare, dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rinvio agli adempimenti di legge (art. 616 c.p.p. e art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per i termini di motivazione e sinteticità del ricorso in cassazione; la Corte non ha ritenuto violato il requisito formale della motivazione del ricorso.
Disposizione sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente argomentato la sussistenza dei gravi indizi, valorizzando il contesto e le convergenze probatorie oltre le singole dichiarazioni intercettate.
Norma che punisce l'estorsione; la qualificazione del fatto come estorsione continuata e pluriaggravata è stata ritenuta correttamente prospettata e supportata dagli elementi indiziari.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per eccepire la nullità dell'atto processuale per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della decisione originaria fosse giuridicamente esistente e sufficiente.
art. 416‑bis e art. 416‑bis.1 c.p.
Norme sull'associazione di tipo mafioso e sulle relative aggravanti; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dell'aggravante sia nella forma del metodo (spendita del metodo mafioso) sia nella finalità di agevolazione, alla luce del contesto associativo e della nozione di estorsione ambientale.
Disposizione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari e le circostanze del caso.
Norma sulla scelta della misura cautelare e sulla presunzione di pericolosità; la Corte ha osservato che il Tribunale non si è limitato alla sola presunzione ma ha indicato fatti concreti che giustificano la custodia cautelare, considerando anche il ruolo dell'indagato e il contesto criminale.
Norma richiamata nel dispositivo per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità (ripartizione delle spese e provvedimenti connessi); la Corte ha disposto le conseguenze previste.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria successivi; la Corte ha mandato gli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se contengono riferimenti indiretti e notizie apprese da terzi, possono costituire grave indizio se inserite in un contesto probatorio coerente e corroborate da altre convergenze (es. ruoli nel sodalizio, conversazioni successive, accertamenti investigativi).
- La mancata individuazione della fonte originaria non esclude automaticamente l'attendibilità dell'informazione quando emergano elementi di contesto che ne confermano la plausibilità e la coerenza con il quadro investigativo complessivo.
- Per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416‑bis è rilevante la valutazione dell'ambiente e dell'effetto intimidatorio/di controllo sul territorio (estorsione ambientale), nonché il ruolo concreto dell'indagato nella struttura associativa.
- La motivazione della misura cautelare non deve essere formale ma va valutata nel suo complesso: una motivazione sintetica ma ancorata a sviluppi probatori espliciti può essere ritenuta sufficiente.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non preclude l'obbligo per il giudice di indicare circostanze concrete che giustifichino la scelta della custodia in carcere, soprattutto quando la difesa solleva elementi di attenuazione (salute, episodicità, assenza di contatti).
- La documentazione probatoria prodotta dalla difesa (es. rapporti commerciali leciti, pagamenti) deve essere specificamente contrastata nel provvedimento motivato se si vuole farne valere l'incidenza sulla gravità indiziaria; la sola produzione non annulla la valutazione indiziaria se i giudici ritenengono la prova insufficiente.
- In casi di contestazioni connesse a dinamiche di criminalità organizzata, i precedenti accertamenti e il ruolo ricostruito dagli organi investigativi possono assumere rilievo nel valutare la responsabilità e la pericolosità cautelare dell'indagato.
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