Cassazione Penale, Sentenza n. 38225/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 29/01/2024. 1) Si censura il rigetto dell'istanza ex art. 671 c.p.p. volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra reati di appropriazione indebita (n.5,6,7) già riconosciuti continuativi tra loro dal giudice di cognizione e reati di truffa (n.8,9) cronologicamente successivi: il ricorrente deduce unità di programma criminoso basata su identità del bene protetto, sovrapponibilità delle modalità di commissione (false qualità professionali, stipula di polizze), contiguità spazio-temporale e mera perdita formale della qualifica di consulente finanziario. 2) Si contesta altresì il mancato inserimento, nel provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti n.1/2023, della pena inflitta dal Tribunale di Verona con sentenza 6 luglio 2011; Pecoraro sostiene che tale pena sarebbe stata eseguita successivamente ad alcuni reati compresi nell'ordine di esecuzione e che l'inclusione sarebbe necessaria anche per poter chiedere all'Ufficio di sorveglianza l'accesso alle tutele/strumenti riparatori previsti dall'art.35-ter legge 354/1975.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati indicati nei punti 5-7 e quelli 8-9, individuando una cesura causata dalla radiazione dall'albo dei consulenti finanziari: tale evento ha modificato la modalità e la progettualità del reato (uso indebito di una qualifica non più posseduta) e quindi ha escluso la preordinazione unitaria richiesta per la continuazione. Quanto alla pena del Tribunale di Verona, la Corte ha confermato l'esclusione dal cumulo perché quella pena era stata integralmente esppiata (18/10/2017-02/09/2018) prima della commissione del reato accertato dal Tribunale di Bologna (29/10/2018), applicando correttamente l'art.657, comma 4, c.p.p. Le doglianze del ricorrente circa la formazione di cumuli distinti e la necessità dell'inclusione per fini di ammissione a benefici sono state ritenute infondate per mancanza di adeguata prova e per consolidata giurisprudenza che non consente alcuni rimedi specifici. Pecoraro è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.6.
Norme richiamate
Norma che disciplina la dichiarazione di continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama che la continuazione richiede la prova di un programma criminoso originario e unitario, con caratteristiche essenziali preordinate.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Principio che impedisce l'inserimento nel cumulo di una pena già integralmente esppiata prima della commissione del reato per il quale si deve determinare la pena da eseguire; applicato per escludere l'inclusione della pena del Tribunale di Verona.
Norma relativa ai delitti di truffa/indebita appropriazione citata per individuare la diversa tipologia criminosa oggetto del confronto tra reati; la Corte sottolinea la differenza di qualificazione rispetto alle condotte precedenti.
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata dal ricorrente come strumento riparatorio per detenuti; la Corte osserva che l'inclusione di una pena nel cumulo a fini di accesso a tali rimedi richiede un nesso effettivo e prove adeguate, e non giustifica l'inclusione se le esecuzioni pregresse sono del tutto slegate.
Richiamato a titolo di principio sulla formazione del cumulo parziale quando vi sono pene in corso di espiazione e nuovi reati; la Corte ricorda l'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di procedere a cumuli parziali quando occorre.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario provare che i reati siano stati pensati ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario: non basta la somiglianza delle modalità o la contiguità temporale, serve una progettazione originaria almeno nelle linee essenziali.
- La perdita o modifica della qualifica professionale dell'agente, se incide in modo rilevante sulle modalità e sulla finalità della condotta criminale, può costituire una cesura tale da escludere la riconducibilità dei successivi reati allo stesso programma criminoso.
- Ai fini del cumulo delle pene in esecuzione non può essere inserita una pena integralmente esppiata prima della commissione dei reati successivi (applicazione dell'art.657, comma 4, c.p.p.); ciò tutela la coerenza temporale tra reato e pena.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento degli indici di continuazione (omogeneità del bene protetto, modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità), e la sua valutazione è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e priva di vizi logici.
- La parte che invoca la continuazione o l'inclusione di pene nel cumulo deve fornire adeguata prova documentale e argomentativa: deduzioni meramente assertive o non supportate non sono idonee a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- La richiesta di includere una pena nel cumulo per rendere possibile l'accesso a benefici o rimedi (es. art.35-ter l.354/1975) non determina automaticamente l'obbligo di inserimento; è necessario che esista un nesso giuridico e temporale concreto tra le esecuzioni e il titolo in corso.
- In presenza di pene in corso di espiazione e di reati commessi nel frattempo, la formazione dei cumuli può richiedere cumuli parziali e l'applicazione del criterio moderatore (art.78 c.p.), secondo l'orientamento giurisprudenziale citato.
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