Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso del Procuratore generale: censura per violazione di norme processuali e per aver dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p., i processi verbali di constatazione (PVC), gli allegati informatici e le dichiarazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL dopo l'emersione di indizi di reato; dedotta altresì la tesi che molti PVC siano documenti extraprocessuali acquisibili ex art. 234 c.p.p. e che l'inutilizzabilità non possa operare tout court. Ricorsi di ROSATI e LUONGO: plurime censure tra cui inutilizzabilità totale dei PVC per violazione di art. 220 disp. att. e per tardivo deposito (artt. 415 bis, 416, 419 c.p.p.), inutilizzabilità delle intercettazioni per omesso deposito, travisamento della prova in relazione alle intercettazioni e agli elementi documentali, difetti di motivazione sulla condanna e sulla quantificazione della pena e richiesta di riconoscimento di prescrizione e revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione: ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità e manifesta infondatezza, confermando che la doglianza generica non indica capi e incidenza probatoria. Ha invece ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi di ROSATI e LUONGO connessi all'applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., rilevando profili di illegittima utilizzazione di acquisizioni informatiche e dichiarazioni assunte dopo l'emersione degli indizi di reato; per taluni reati ascritti a ROSATI e LUONGO (specificamente vari capi di cui al capo 3 e altri capi tributari indicati in motivazione) ha rilevato la prescrizione maturata in diverse date nel 2023 e ha disposto l'annullamento della sentenza di condanna per quei reati per intervenuta prescrizione (con conseguente revoca della confisca per equivalente nei limiti indicati). Ha inoltre esteso gli effetti dell'annullamento per prescrizione al coimputato non impugnante FURNARI, annullando la condanna di quest'ultimo per prescrizione. La Corte ha comunque escluso di poter pronunciare un'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. per non sussistere l'evidenza ictu oculi della non colpevolezza. Riconfermato il principio che dati informatici e copie estratte senza osservanza delle forme del sequestro probatorio sono inutilizzabili, mentre la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto utilizzabili alcuni documenti cartacei ritenuti ostensibili, pur rilevando criticità interpretative su tale distinzione.
Norme richiamate
La Corte sottolinea che quando dalle attività ispettive emergono indizi di reato, le acquisizioni successive devono rispettare le forme del codice di rito; la parte del PVC redatta dopo l'emersione degli indizi può essere inutilizzabile se non osservate tali garanzie. L'inutilizzabilità non opera automaticamente per ogni violazione generica ma va valutata in relazione alla specifica norma violata.
I processi verbali di constatazione possono configurarsi come documenti extraprocessuali acquisibili ex art. 234, ma ciò non esclude l'applicazione dell'art. 220 disp. att. quando risultino compiute attività di indagine dopo l'emersione di indizi di reato.
artt. 415 bis, 416, 419 comma 3 c.p.p.
Regole sul deposito degli atti e sul diritto di difesa: le difese hanno contestato il tardivo deposito dei PVC e di altri atti; la Corte ha ritenuto che la questione meriti valutazione nel merito dei ricorsi dei difensori (non manifestamente infondati), ma non ha accolto in via sommaria la tesi del Procuratore generale.
Norme sul sequestro probatorio: la Corte ha richiamato che l'estrazione di copie da supporti informatici dopo l'emersione di indizi di reato richiede il rispetto delle formalità del sequestro e del decreto motivato dell'A.G.; la mancata osservanza ne può determinare l'inutilizzabilità.
Riferiti al sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e alla necessità di convalida: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che vieta di utilizzare copie estratte da compendi appresi in sequestro inefficace per mancata convalida.
Norma che consente l'assoluzione nel merito quando la non sussistenza del fatto è assolutamente evidente: la Corte ha escluso l'applicabilità perché non sussisteva l'evidenza richiesta; la scelta è stata la declaratoria di prescrizione ove maturata.
art. 587 e art. 587 bis c.p.p.
Regole sull'effetto estensivo dell'impugnazione e sulla decisione ai soli effetti della confisca in caso di prescrizione: la Corte ha applicato l'effetto estensivo nei confronti del coimputato non impugnante e ha disposto la revoca della confisca per i reati dichiarati estinti per prescrizione, richiamando orientamenti delle Sezioni Unite.
Riferita alle pene accessorie applicate dalla Corte d'appello; la sentenza impugnata aveva disposto l'applicazione di tali pene accessorie.
Massime di principio
- L'art. 220 disp. att. c.p.p. tutela le garanzie difensive: quando dalle attività amministrative emergono indizi di reato, ogni acquisizione successiva che abbia valenza probatoria nel penale deve rispettare le forme previste dal codice di rito o rischia l'inutilizzabilità.
- La distinzione tra documenti informatici (dati, e-mail, copie estratte) e documenti cartacei non è automatica: i dati informatici acquisiti senza osservanza delle norme sul sequestro probatorio sono particolarmente esposti a inutilizzabilità, ma la valutazione deve essere fatta atto per atto e non può essere generalizzata.
- Il semplice rilievo che un atto sia 'amministrativo' o acquisibile ex art. 234 c.p.p. non esclude l'applicazione delle garanzie penali: la natura dell'atto non prevale sulla tipologia di attività svolta e sul momento in cui sono emersi indizi di reato.
- Il ricorso in Cassazione deve essere specifico: la genericità nella indicazione dei capi e dell'incidenza probatoria comporta spesso l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero.
- Quando la prescrizione matura durante il giudizio di legittimità, la Corte può annullare le condanne per estinzione del reato; l'assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p. è possibile solo se la non colpevolezza risulta in modo assoluto e ictu oculi dagli atti.
- In caso di prescrizione dei reati, la confisca per equivalente può essere revocata nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite; l'effetto estensivo dell'impugnazione può travolgere anche la posizione del coimputato non impugnante ove ricorrano i presupposti temporali.
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